Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16899 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26432/2013 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARDUINO ALDO

CIAPPI, CLAUDIO CECCHELLA;

– ricorrente –

contro

SB.CA., SB.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA

MADDALENA CAPPELLETTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1020/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dai lavori di costruzione di una piscina e di un locale tecnico affidati da Sb.Ma. e Sb.Ca. alla società Edil 4 s.n.c. sotto la direzione dell’ing. S.M.;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dagli Sb., condannò lo S. al risarcimento del danno patito dagli attori per i vizi di costruzione della piscina accertati dal C.T.U.;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.M. sulla base di tre motivi;

– gli attori hanno resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale ritenuto provata l’esecuzione di alcuni lavori di completamento della piscina e dell’annesso locale tecnico durante la direzione dei lavori da parte dello S. e prima della cessazione del rapporto di prestazione d’opera dello stesso) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite (i giudici di merito hanno motivatamente fondato il loro accertamento sia sulle prove documentali acquisite sia sulle plurime dichiarazione testimoniali assunte e ritenute attendibili), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del fatto decisivo in relazione alle risultanze della C.T.U.) è inammissibile, in quanto la censura si riduce ad una critica della valutazione della relazione di C.T.U. da parte dei giudici di merito, non ricorrendo la fattispecie dell’omesso esame del fatto decisivo come enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale omesso di accertare che i lavori di impermeabilizzazione della piscina erano stati eseguiti da ditta – designata dagli Sb. – che avrebbe agito al di fuori della direzione dei lavori affidata allo S.) è inammissibile, sia perchè deduce una questione nuova, non dedotta coi motivi di appello, sia in ogni caso – perchè presuppone un accertamento del fatto alternativo e diverso rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, non deducibile in sede di legittimità;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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