Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16899 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16899 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra COFAM s.r.l. e
Vincenzo Scarpanti.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con atto di citazione notificato il 15 novembre 2010,
la s.r.l. Co.Fa.M. ha proposto opposizione, dinanzi al
Giudice di pace di Roma, avverso il decreto ingiuntivo
n. 15311/10, emesso dal medesimo Giudice di pace in favore di Vincenzo Scarpanti per l’importo di euro 4.070,
oltre interessi e spese, spiegando domanda riconvenzio-

Data pubblicazione: 05/07/2013

nale, chiedendo l’accertamento di un proprio controcredito di euro 7.207,48 e la condanna dell’opposto al pagamento della differenza.
L’opposto si è costituito, resistendo.

tobre 2011, “dato atto che il valore della causa, a seguito della domanda riconvenzionale, supera la competenza per valore del giudice adito”, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di
Roma.
Riassunta la causa, il Tribunale, con ordinanza in data
20 novembre 2012, ha richiesto, d’ufficio, regolamento
di competenza.
In accoglimento dell’istanza di regolamento, va dichiarata la competenza funzionale del Giudice di pace a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.
III, 20 settembre 2006, n. 20324; Sez. III, 26 febbraio
2009, n. 4751; Sez. VI-2, 11 gennaio 2012, n. 186), infatti, la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ.
all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha
emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire

2

Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza in data 12 ot-

modificazioni neppure per una situazione di connessione.
Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace,
sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale ec-

giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo
l’altra al giudice superiore».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace
di Roma a conoscere della causa di opposizione a decreto
ingiuntivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 10 maggio 2013.

cedente i limiti di valore della competenza del predetto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA