Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16898 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRAFICI 199/A, presso lo studio dell’avvocato

PALATIELLO LIDIA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO

MAURIZIO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI

MARIO, che la rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55077/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa

il 20/01/2006; depositata il 30/01/2006; R.G.N. 45541/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato FRANCESCO SAVERIO MONNO (per delega Avvocato

MAURIZIO BRUNO);

udito l’Avvocato ANDREA PANTELLINI (per delega Avvocato MARIO Prof.

BUSSOLETTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.S. conveniva G.A., che era sua moglie legalmente separata, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, assumendo di essere stato da questa aggredito alla presenza di altre persone e della figlia minore B.; e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni, anche morali.

Resisteva in giudizio la G..

Con sentenza 20 – 30.1.06 il Giudice di Pace di Roma decideva come segue. “…definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice per i motivi suesposti. Compensa tra le parti le spese dei giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il P. con un motivo.

Ha resistito con controricorso la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico (articolato) motivo (che la controricorrente suddivide in 5 motivi) il ricorrente denuncia “VIOLAZIONE DI LEGGE” esponendo doglianze da riassumere come segue. Viola l’art. 115 c.p.c. nonche’ le piu’ elementari norme sul diritto di difesa, il Giudice allorche’ non ammetta la prova testimoniale dedotta, ne’ l’interrogatorio formale richiesto. Sono stati violati anche l’art. 24 Cost.; e l’art. 2697 c.c. il quale grava dell’onere della prova colui che deduce un fatto in un procedimento, ma tale soggetto deve altresi’ essere messo in grado di provare tali fatti. Mai il Giudice di Pace si e’ espresso sulle richieste istruttorie avanzate in piu’ riprese dall’attore. Ne’ ammettendole, ne’ rigettandole. Prove peraltro sia correttamente articolate nell’atto introduttivo, che reiteratamente chieste a verbale. Salvo poi respingere la domanda attorea perche’ non sarebbe stata effettuata attivita’ istruttoria a sostegno della domanda. Si ritiene pertanto esservi stata anche VIOLAZIONE DI LEGGE con riferimento all’art. 134 c.p.c. per la totale assenza di motivazione delle ordinanze del G. di P allorche’ non si pronunciano riguardo all’ammissione, ne’ al rigetto, delle istanze istruttorie. In ultimo, si evidenzia la VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL CONTRADDITTORIO anche con riguardo alla mancata comunicazione, ad opera della cancelleria, proprio del rinvio dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, la quale avrebbe dovuto tenersi in data 19/12/05, invece si e’ tenuta il 9/1/06 senza alcuna comunicazione al procuratore costituito per l’attore, con grave lesione della posizione di quest’ultimo, che non ha potuto depositare le proprie conclusioni, ove avrebbe potuto evitare, forse, i vizi di legge nei quali e’ incorso il Giudice di Pace.

Il ricorso non puo’ essere accolto.

Quanto alla sopra affermata omessa o viziata valutazione di istanze istruttorie, si osserva che le tesi difensive sul punto sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (applicabile anche con riferimento ad asseriti errores in procedendo; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 978 del 17/01/2007) in quanto non riportano ritualmente (integralmente) il contenuto delle richieste istruttorie ed in particolare dei capitoli di prova predetti (cfr. Cass n. 14262/2004; Cass. aS.U n. 9561/2003; e Cass. Sentenza n. 4849/2009).

Inoltre (come ulteriore ragione di inammissibilita’) va rilevato che detti atti processuali, nei limiti in cui e’ possibile valutarli sulla base delle predette insufficienti e quindi (come gia’ esposto) irrituali enunciazioni, appaiono comunque anche privi del requisito della decisivita’. Si consideri ad es. che secondo la parte controricorrente l’udienza del 19.12.05 non si e’ tenuta per ragioni d’ufficio ed il Giudice ha tenuto la successiva udienza del 9.1.06 nel primo giorno utile. Sarebbe stato dunque indispensabile (ai fini dell’ammissibilita’ della doglianza) che la parte ricorrente basasse le due doglianze su un compiuto supporto argomentativo volto a chiarire in modo adeguato gli eventi processuali in questione; e quindi, tra l’altro, riportasse integralmente il contenuto degli atti processuali citati, tra l’altro per stabilire l’applicabilita’ o meno del seguente principio di diritto: “Anche nei giudizi dinanzi al giudice di pace, inforza del generale richiamo contenuto nell’art. 311 c.p.c., si applica la disposizione contenuta nell’art. 82 disp. att. c.p.c., comma 3 secondo la quale, se il giudice non tiene udienza nel giorno fissato, essa si intende rinviata d’ufficio alla prima udienza istruttoria immediatamente successiva, ed in questo caso non e’ necessaria alcuna comunicazione, mentre, se il giudice rinvia la causa ad una udienza diversa, il relativo decreto deve essere comunicato alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento a cura del cancelliere “(Cass. Sentenza n. 8623 del 29/05/2003).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione liquidate come stabilito nel seguente dispositivo.

Non sussistono gli estremi per provvedere ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla parte controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 700,00 (settecento/00 Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento/00 Euro) per diritti ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA