Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16898 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6832-2015 proposto da:

Z.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LISABETTA BUIANI,

ERMANNO BUIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/03/2014 R.G.N. 326/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BUIANI UMBERTO per delega Avvocato BUIANI ERMANNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 295/14 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda di Z.M. intesa ad ottenere la condanna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al pagamento delle differenze retributive dovutegli in ragione delle superiori mansioni di area C da lui espletate dal maggio 2003 all’aprile 2008 a fronte d’un inquadramento contrattuale come impiegato cat. B3.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Z.M. affidandosi a quattro motivi.

All’udienza del 15.12.15 questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anzichè presso quella Generale, su istanza di parte ricorrente ha concesso ex art. 291 c.p.c. termine di sessanta giorni per la rinotifica del ricorso, all’esito della quale l’intimato Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha depositato controricorso con cui ha resistito all’avversa impugnazione.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che l’inquadramento del ricorrente nel precedente sistema classificatorio sarebbe stato quello nella 6^ qualifica funzionale con profilo professionale di assistente dell’ispettorato del lavoro, mentre dalle buste paga risultava, invece, la 5^ qualifica funzionale; ciò – prosegue il ricorso – ha fatto sì che erroneamente la gravata pronuncia abbia ritenuto che talune mansioni ispettive, quelle per cui sono state chieste le differenze di trattamento retributivo, potessero ancora essere affidate al ricorrente.

Analoga censura viene fatta valere anche nel secondo motivo di ricorso sotto forma di omesso e/o errato esame di un punto decisivo della causa e di travisamento dei fatti.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 36 Cost., perchè, una volta chiarito che le mansioni di fatto svolte dal ricorrente sono state quelle corrispondenti alla declaratoria del profilo professionale di “assistente dell’ispettorato del lavoro” o, addirittura, di “ispettore del lavoro”, sarebbe stata comunque dovuta la corrispondente retribuzione in forza del suddetto principio costituzionale.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove, non avendo la Corte territoriale prudentemente apprezzato nel loro complesso tutti gli elementi probatori acquisiti, compresi quelli documentali, limitandosi – invece all’esame isolato di due sole testimonianze.

2- Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono inammissibili perchè, ad onta del richiamo di svariate disposizioni di legge, in realtà sostanzialmente sollecitano una mera rivalutazione dei fatti, estranea alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e – a maggior ragione – a quella oggi vigente a seguito della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Tale nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, co. 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 in poi e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In tal modo il legislatore è tornato, pressochè alla lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 del codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, da non confondersi con i fatti secondari: questi sono pur sempre fatti della vita reale destinati a dimostrare (in via diretta o inferenziale) l’esistenza o l’inesistenza dei fatti primari, mentre quelli sono i documenti (cartacei o su altro supporto) o le dichiarazioni (acquisite nel corso del processo in via di testimonianza, di interrogatorio formale o libero o di informazioni nei procedimenti a cognizione sommaria) aventi ad oggetto il thema probandum.

Dunque, basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (ed allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma deve indicare il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello mancante” (come si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Ora, in realtà, il ricorso non denuncia l’omesso esame d’un fatto decisivo (cioè l’inquadramento goduto e/o le mansioni corrispondenti e quelle, invece, da lui in concreto espletate), bensì il suo asserito travisamento, nel senso che censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che il precedente inquadramento applicato al ricorrente fosse quello della ex 6^ qualifica funzionale.

Ma una censura di travisamento può astrattamente farsi valere solo in via di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. n. 3535/15; Cass. n. 24834/14; Cass. n. 15702/10; Cass. n. 213/07).

In breve, le considerazioni svolte in ricorso sconfinano sul piano dell’apprezzamento di merito, estraneo al giudizio di legittimità.

3- Ancora non meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso, perchè a parte le considerazioni sopra esposte – nel caso in esame l’impugnata sentenza non ha negato l’applicabilità dell’art. 36 Cost., ma ha ritenuto, a monte e con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il ricorrente non abbia espletato mansioni superiori a quelle nei suoi confronti esigibili in forza dell’inquadramento goduto.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da patte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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