Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16898 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.07/07/2017), n. 16898
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22139/2014 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI
2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SALA;
– ricorrente –
contro
EDIL CASELLE DEI FRATELLI C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2506/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto col quale S.A. commise in appalto l’esecuzione di opere edili alla ditta Edil Caselle dei fratelli C. s.n.c.;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Edil Caselle, condannò il S. al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 13.003,64;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.A. sulla base di un unico motivo;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il ricorso non risulta essere stato notificato alla Edil Caselle, in quanto non v’è prova che la notificazione, eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo plico raccomandato A.R., sia andata a buon fine non essendo stata prodotta la cartolina di ricorso (il ricorrente, non solo non ha allegato la cartolina di ritorno al ricorso nel momento del suo deposito, ma neppure ha fatto pervenire la detta cartolina successivamente, entro l’orario previsto per l’inizio dell’adunanza camerale ritualmente comunicatagli, come espressamente previsto dal “Protocollo d’intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le sezioni civili della Corte di cassazione”, stipulato tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato il 15.12.2016);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017