Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16898 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16898 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINI France,

rappresentato e eilf 050
dagli Avv. MI-

rhelu T~VVA Antunig

R1414no,

e1o4tivament0 domici-

liato presso lo studiò dèll’Avv. Silvio Agresti in Roma,
via Giovanni Severani, n. 35;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA N. 3 – GENOVA, in persona dell’amministratore pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova in data 12
ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Michele TaMborra, per delega dell’Avv.
Silvana MaliaMbro;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Immacolata Zeno, che
ha concluso perché sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Genova.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Tribunale di Genova, con ordinanza depositata in data 12 ottobre 2012, ha dichiarato la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di pace della stessa città, in relazione alla causa, promossa da Franco
Valentini, di impugnazione della deliberazione assunta
dall’assemblea del Condominio di via Sampierdarena, n.
3, a Genova, avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto e del riparto delle spese per l’esercizio 2010.
A

sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato

che, poiché il Valentini aveva dedotto a fondamento
dell’impugnativa l’insussistenza della propria obbliga-

2

Dott. Alberto Giusti;

zione di pagare l’importo di euro 2.000, il valore della
causa va determinato in base al solo importo contestato.
Per la cassazione dell’ordinanza declinatoria, il Valentini ha proposto regolamento necessario di competenza,

L’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
Il ricorso appare infondato.
E’ vero che risulta dagli atti di causa – che questa
Corte può direttamente prendere in esame, vertendosi in
tema di regolamento di competenza – che in effetti
l’attore aveva contestato la legittimità della deliberazione assembleare impugnata, chiedendo che fosse dichiarata nulla o annullata, per ragioni derivanti dall’avere
l’assemblea deliberato in materia sottratta alle sua
competenza.
Ma questa ragione di doglianza è stata fatta valere in
ragione della circostanza che, nel rendiconto approvato
dall’assemblea, inerente l’esercizio 2010, risulta quale
voce singola l’esborso sostenuto per opere di sostituzione degli infissi del negozio dell’esponente (punto n.
25 del rendiconto), per un importo pari ad euro 2.000.
E poiché la competenza doveva determinarsi con riguardo
al valore di questa spesa deliberata (Cass., Sez. VI-2,

3

con ricorso notificato il 9 novembre 2012.

20 giugno 2011, n. 13552), correttamente il Tribunale ha
declinato la competenza in favore del Giudice di pace».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,

ci;
che, pertanto, il ricorso va rigettato e dichiarata
la competenza del Giudice di pace di Genova;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Condominio svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace dei Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 maggio 2013.

alla quale non sono stati mossi specifici rilievi criti-

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