Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16898 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio

Pellico n. 36, presso lo studio dell’Avv. Antonio Tallarida,

rappresentate e difesa dall’Avv. Bongarzone Antonio Rosario per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALLVNE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4970/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 7755/05 r.g. lav., depositata in data

28.05.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 14.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Frosinone veniva rigettata la domanda proposta da P.C. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per una serie di contratti a termine, l’ultimo dei quali stipulato per il periodo 29.10.97-31.1.98 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

2.- Proposto appello dalla P., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 28.5.09 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito, rilevato che l’appello era mirato solo al contratto stipulato per il periodo 29.10.97-31.1.98, riteneva insussistente la reclamata nullità. Il contratto in questione, nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – ivi compresa quella di fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda -, era stato stipulato prima della data del 30.4.98, costituente il discrimine temporale entro cui il c.c.n.l. 1994 e la successiva contrattazione integrativa consentivano l’apposizione del termine per l’indicata causale di far fronte alle eccezionali esigenze aziendali.

3.- Avverso questa sentenza P. proponeva ricorso per cassazione, cui Poste Italiane rispondeva con controricorso.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- I motivi proposti da P. possono essere così riassunti:

4.1.- violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2 e L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, circa la valutazione effettuata dal giudice a proposito della sussistenza delle condizioni legittimanti l’apposizione del termine, le quali debbono essere provate dal datore e debbono essere accertate dal giudice e non possono ritenersi rimesse alle parti collettive stipulanti;

4.2.- violazione dell’art. 2728 c.c. e dell’art. 24 Cost., lamentandosi l’introduzione di una presunzione non prevista dalla legge;

4.3.- omesso esame del motivo di nullità dedotto con il ricorso introduttivo, con cui si sosteneva che l’assunzione era in realtà avvenuta per sostituire personale in ferie in un periodo diverso da quello consentito dall’art. 8 del c.c.n.l. 1994.

5.- La ricorrente con due capi del ricorso (terzo e quarto, rispettivamente alle pagg. 13 e 15 del testo), impropriamente definiti “motivi” chiede che la Corte, accolte le censure sopra indicate, pronunzi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, sulla base degli accertamenti di fatto presenti in atti e in ragione dell’atteggiamento processuale tenuto dalla controparte.

6.- Trattando in unico contesto i primi due motivi (v. n. 4.1 e 4.2), deve rilevarsi che per la giurisprudenza della Corte di cassazione l’art 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato in quanto l’esistenza di dette esigenze costituiva il presupposto stesso della pattuizione negoziale. Da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine solo se stipulati dopo il 30 aprile 1998, in quanto in questo caso verrebbe a mancare il presupposto normativo.

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) nel limite temporale del 30.4.98 sono legittimi in quanto rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

7.- Il terzo motivo (v. n. 4.3) è da considerare di conseguenza assorbito. Infatti, una volta negozialmente riconosciuta l’esistenza delle “esigenze eccezionali” a livello aziendale fino a tutto il 30.4.98, l’assunzione a termine del personale, ove indirizzata a soddisfare dette esigenze, era di per sè funzionale alle procedure di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, di modo che il concreto impiego del personale era rimesso alla valutazione dell’azienda e, in particolare, dei soggetti che di quella ristrutturazione erano responsabili. L’eventuale sostituzione (occasionale o meno) di personale in ferie era, dunque, da considerare riconnessa al piano di riassetto occupazionale e al soddisfacimento delle “esigenze” relative, atteso che l’azienda non aveva assunto alcun vincolo di specifica destinazione dei dipendenti a termine.

8.- Essendo nel caso di specie il contratto a termine stipulato per il periodo 29.10.97-31.1.98, antecedente al 30.4.98, infondati i primi due motivi ed assorbito il terzo, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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