Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16897 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

KUWAIT PETROLEUM SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCRINO 10, presso lo studio dell’avvocato EFRATI CARLA

VIRGILIA, che la rappresenta e difende con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BONDI CARBURANTI DI BORMOLINI FAUSTO SNC (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio

dell’avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA, rappresentata e difesa

dall’avvocato POLINI MARIO con delega, a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 13/07/2005; depositata il

06/02/2006; R.G.N. 713/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI (per delega Avvocato MARCO

POLINI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con ricorso al presidente del Tribunale di Sondrio in data 10.2.1993 la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. (che il 10.12.90 aveva incorporato la Kuwait Oil Italiana s.p.a., già denominata Mobil Oil Italiana s.p.a.) – premesso che la Bondi Carburanti s.n.c. di (OMISSIS) aveva ricevuto le forniture di carburanti di cui alle 14 fatture ivi elencate per la somma complessiva, di L. 32.674.060 su cui aveva versato solo l’importo di L. 23.664.046 – ha chiesto e ottenuto che le venisse ingiunto il pagamento della rimanenza di L. 9.010.014, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.

All’ingiunzione si è opposta la Bondi Carburanti, in persona del suo legale rappresentante B.F., sostenendo: a) che l’importo di L. 9.010.014 si riferiva alle prime quattro forniture che, unitamente ad altre, erano state già pagate il 26.8.1988 con la somma complessiva di L. 55.816.509, allorchè le erano state addebitate con le fatture n. (OMISSIS) dell'(OMISSIS) per L. 2.818.469; n. (OMISSIS) per L. 2.796.473; n. (OMISSIS) per L. 2.786.284; e n. (OMISSIS) per L. 2.855.990 e, quindi, per un importo complessivo di L. 11.260.216; b) che successivamente la Kuwait Petroleum Italia (d’ora in poi, per brevità, “Kupit”) le aveva, per errore, nuovamente addebitato le quattro forniture mediante le prime quattro fatture risultanti dall’elenco suddetto e recanti i nn. (OMISSIS) e la data del (OMISSIS); c) che, accortasi dell’errore, la Kupit aveva annullato tali nuove fatture con relative note di accredito; d) che non aveva pertanto null’altro da pretendere, ma al contrario doveva rimborsarle l’importo di L. 2.250.202, pari alla differenza tra la somma di L. 11.260.216 già ricevuta e quella di L. 9.010.014 richiesta col decreto ingiuntivo.

Ha concluso pertanto per la revoca del decreto stesso e la condanna della ricorrente a restituirle in via riconvenzionale detto importo o quello maggiore o minore che fosse ritenuto di giustizia.

Costituendosi, la Kupit ha riconosciuto di aver commesso l’errore suddetto e di aver emesso le relative note di credito, ma ha aggiunto che, nel farlo, aveva commesso un ulteriore errore accreditando la somma di L. 11.260.216, anzichè sul conto corrente della s.n.c. Bandi Carburanti, su quello intestato alla ditta individuale B.F. Carburanti, anch’essa sua cliente, conti esistenti presso la stessa Banca popolare di Sondrio.

Ha chiesto pertanto il rigetto dell’opposizione, deducendo prove per interpello e testi su dette circostanze che sono state ammesse e dalla cui assunzione è emerso, per bocca del B., che la somma così accreditatagli, anzichè restituirla alla Kupit, l’aveva girata sul conto cocente della s.n.c. Bandi Carburanti.

A questo punto, su istanza della Kupit, il giudice istruttore ha ordinato all’opponente, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio la prova documentale di detto accredito a suo favore, ordine al quale l’opponente ha ottemperato producendo i documenti allegati alla sua memoria del 5.11.98. Precisate quindi le conclusioni, la causa è stata decisa dal Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza del 22/2-6/3/02 osservando: a) che non risultava provato che, in conseguenza della doppia fatturazione erroneamente effettuata dalla opposta, la opponente avesse eseguito, come sosteneva, un doppio pagamento delle quattro forniture; b) che era stato invece dimostrato che, per effetto del secondo errore commesso dall’opposta e di quello commesso da B.F., la opponente era stata di fatto rimborsata dell’unico pagamento che risultava da essa eseguito, quello cioè del 26.8.88; c) che, conseguentemente, avendo accettato il contraddittorio sulla nuova causa petendi introdotta dalla Kupit, era tenuta a restituirle la somma da questa indebitamente versata alla predetta individuale e che questa le aveva trasferita:

Revocato pertanto il decreto ingiuntivo, ha condannato l’opponente al pagamento della somma di Euro 4.653,28, pari a quella richiesta in L. 9.010.014, con gli interessi legali dalle singole fatture al saldo e il rimborso della spese processuali.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Bondi Carburanti s.n.c. insistendo per il rigetto della domanda avversaria e per l’accoglimento della sua riconvenzionale.

La Kupit ha resistito all’impugnazione concludendo per la conferma della sentenza.

Con sentenza 13.7.05 – 6.2.06 la Corte d’Appello di Milano decideva quanto segue:

“… in accoglimento dell’appello proposto dalla Bondi Carburanti s.n.c. contro la sentenza n. 132 del 6.3.2002 pronunciata inter partes dal Tribunale di Sondrio, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, respinge la domanda proposta dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla Bondi Carburanti s.n.c., la condanna a rimborsare a quest’ultima la somma di Euro 1.162,13 nonchè le spese del giudizio liquidate in Euro 2.268,00 per il primo grado e in Euro 3.799,00 per il giudizio di appello, oltre agli oneri di legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la KUWAIT PETROLEUM s.p.a. con un motivo.

Ha resistito con controricorso la BONDI CARBURANTI s.n.c., che ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente KUWAIT PETROLEUM s.p.a. denuncia “OMESSA/INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” esponendo doglianze da riassumere come segue. Le due contabili della Banca Popolare di Sandrio alle quali la Corte d’Appello di Milano ha erroneamente riconosciuto l’efficacia probatoria di effettivo pagamento del corrispettivo delle forniture di prodotti petroliferi di cui alle fatture nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) altro non sono se non la comunicazione da parte della banca al debitore (Bondi) dell’ordine di addebito RID (rapporto interbancario diretto in essere tra le due società) delle fatture in questione. Tale comunicazione di ordine di addebito (pre-autorizzata dal debitore mediante sottoscrizione della autorizzazione all’addebito automatico) non equivale ad attestazione di pagamento, perchè le sorti dell’operazione sono condizionate dalla volontà del debitore che ha facoltà di chiedere lo storno dell’ordine e dalla capienza o meno dei fondi relativi sul conto corrente. Insomma il documento in esame prova solo che Kupit ha inviato il RID relativo alle fatture alla propria banca (nel caso di specie alla Banca di Novara) che ne doveva curare l’incasso, che quest’ultima ha inoltrato la relativa disposizione alla banca domicitiataria (Banca Popolare di Sondrio) che, a sua volta, ha comunicato l’ordine al debitore. Non anche che all’ordine sia seguito il regolare pagamento. Tanto ciò è vero che l’operazione in questione, è stata segnalata a Kupit come insoluta dalla Banca Popolare di Novara (all. 2) ed ha generato il contenzioso che ci occupa. Il giudice di secondo grado ha errato nell’attribuire al documento 4 della produzione avversaria l’efficacia di prova di pagamento che non le è propria ed ha ulteriormente errato nell’attribuire alla mancata contestazione del documento da parte di Kupit, peraltro indotta in errore dalla qualificazione del documento stesso proposta dalla difesa della Bondi (contestazione che non aveva ragion d’essere in quanto le contabili rappresentano solo la richiesta di pagamento tramite RID da parte della creditrice).

Il motivo non può essere accolto.

Anzitutto va ritenuta fondata la tesi della parte controricorrente secondo la quale il deposito del documento (il predetto all. 2) prodotto dalla controparte (in cassazione) è inammissibile ex art. 372 c.p.c. La fondatezza di detto assunto deriva dal fatto che il documento medesimo (che la parte ricorrente stessa non assume esser stato prodotto ritualmente nel giudizio di merito) non riguarda la nullità della sentenza impugnata nè l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Quanto ai documenti ritualmente acquisiti nel processo di merito, e che sarebbero stati non valutati o valutati in modo viziato secondo la parte ricorrente, va rilevato quanto segue.

Debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che comunque prive di pregio) tutte le doglianze basate su specifiche risultanze istruttorie il cui contenuto non viene ritualmente (e quindi con riferimento a tutta la parte rilevante) riportato. Infatti, come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009) ai fini della specificità1 del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Le ulteriori doglianze sono in gran parte inammissibili anche in quanto, al di là della formale prospettazione, in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Sentenza n. 1754 del 26/01/2007;

Sentenza n. 5066 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Le residue censure sono prive di pregio in quanto l’impugnata decisione si sottrae al sindacato di legittimità essendo fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (vengono implicitamente dedotti anche vizi giuridici).

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 1.300,00 (milletrecento Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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