Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16897 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37149/2019 proposto da:
B.H., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 483/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, B.H., cittadino di origine (OMISSIS), ha impugnato sentenza della Corte d’Appello di Bari, resa pubblica il 26 febbraio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello osservava che: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal paese d’origine in quanto ritenuto responsabile dal governo di aver cercato, in modo illegale, oro) non era credibile; b) non erano ravvisabili i presupposti di riconoscimento dell’ipotesi di cui AL D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); c) non poteva accordarsi la protezione umanitaria, in quanto “non risulta allegata, prima ancora che provata, alcuna vicenda che evidenzi una particolare debolezza o vulnerabilità in ipotesi di ritorno al paese d’origine”.
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza).
L’atto di impugnazione in cassazione della sentenza n. 483/2019 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 26 febbraio 2019, è stato depositato il 17 dicembre 2019, ben oltre il termine – imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, a pena di improcedibilità – di 20 giorni dall’ultima notificazione effettuata il 27 maggio 2019.
4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021