Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16897 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/08/2020), n.16897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6492-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimata –

Nonchè da:

M.D.H.C.A., in qualità di erede di

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta è

difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che la Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 38/05/04 pubblicata il 15 marzo 2005 confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 386/5/2000 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Z.M. avverso l’accertamento parziale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 – bis, per omessa dichiarazione di redditi da capitale nell’anno 1985, a seguito della presentazione, avvenuta nel corso del giudizio di prime cure, di dichiarazione integrativa per definizione automatica ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 38. Il giudice d’appello, rilevato che l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Genova (OMISSIS), non aveva dato riscontro alla ordinanza con la quale era stata richiesta copia della dichiarazione dei redditi della contribuente per l’anno 1985, riteneva non vi fossero “elementi nuovi atti a modificare quanto già deciso dai primi giudici ritenendo che il contribuente abbia provveduto alla liquidazione delle imposte dovute attraverso l’integrazione estintiva così come risulta dalla dichiarazione integrativa”;

che a seguito di ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate la Corte di Cassazione con sentenza n. 19819/2008 pubblicata il 18 luglio 2008 ha cassato detta sentenza rinviando alla medesima Commissione tributaria della Liguria, richiamando il principio dettato dalle Sezioni Unite della medesima Corte secondo cui “con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, la notifica di un accertamento parziale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 – bis, preclude al contribuente il ricorso alla procedura del c.d. “condono tombale”, prevista dalla L. n. 413 cit., art. 38, per ottenere la definizione del periodo d’imposta inciso da detto accertamento, con la conseguente inidoneità allo scopo della eventuale domanda di definizione agevolata presentata ai sensi del suddetto art. 38, e con obbligo per il contribuente di avvalersi in ogni caso della dichiarazione integrativa semplice di cui alla medesima L., art. 36, adeguando per intero tale dichiarazione al reddito accertato, al fine di conseguire l’estinzione della controversia per il periodo considerato” (Cass. 18 gennaio 2007, n. 1064);

che, riassunto il giudizio da parte di Z.M. la Commissione tributaria regionale della Liguria, in funzione di giudice del rinvio, con sentenza n. 3/6/12 pubblicata il 19 gennaio 2012 ha confermato l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ribadendo che la contribuente ha provveduto alla liquidazione delle imposte dovute attraverso l’integrazione estintiva, come risulta dalla dichiarazione integrativa;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che M.d.H.C.A., nella qualità di erede di Z.M. deceduta nelle more del giudizio, si è costituita con controricorso eccependo la nullità del ricorso notificato a soggetto non più esistente in quanto deceduto, chiedendo il rigetto del ricorso stesso deducendone l’infondatezza, e svolgendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che l’eccezione di nullità del ricorso notificato a soggetto deceduto è infondata in quanto la controricorrente si è regolarmente costituita nella qualità di erede sanando ogni eventuale vizio della notifica;

che con il primo motivo del ricorso principale si lamenta difetto assoluto della motivazione o motivazione solo apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che tale motivo fondato in quanto la sentenza impugnata contiene una sia pur non chiara motivazione, facendo riferimento alla avvenuta “liquidazione delle imposte dovute attraverso l’integrazione estintiva, così come risulta dalla dichiarazione integrativa”;

che con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 19819/2008 che ha disposto il rinvio e conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 413 del 1991, artt. 32, 33, 34,36 e 38, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 – bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

che il motivo è fondato. La sentenza impugnata non tiene affatto conto del principio di diritto dettato da questa Corte con la sentenza rescindente n. 19819/2008 ed al quale il giudice del rinvio è tenuto ad attenersi ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. In particolare questa Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 1064/2007, aveva affermato che la notifica di un accertamento parziale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 – bis, preclude al contribuente il ricorso alla procedura del c.d. “condono tombale”, prevista dalla L. n. 413 cit., art. 38, per ottenere la definizione del periodo d’imposta inciso da detto accertamento, con la conseguente inidoneità allo scopo della eventuale domanda di definizione agevolata presentata ai sensi del suddetto art. 38, e con obbligo per il contribuente di avvalersi in ogni caso della dichiarazione integrativa semplice di cui alla medesima L., art. 36, adeguando per intero tale dichiarazione al reddito accertato, al fine di conseguire l’estinzione della controversia per il periodo considerato. Pertanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l’invio di tale dichiarazione integrativa semplice di cui al citato art. 36, per definire la controversia, e non considerare idonea la domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 38. Si rende conseguentemente necessario la cassazione anche di questa sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria con rinvio alla stessa in diversa composizione affinchè si adegui al principio di diritto enunciato da questa Corte con la precedente sentenza n. 19819/2008;

che con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 383,385 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si lamenta la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Anche tale motivo è fondato in quanto con la sentenza rescindente questa Corte aveva demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ma tale giudice non ha adempiuto a tale compito al quale provvederà il giudice dell’ulteriore rinvio unitamente al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità;

che con l’unico motivo del ricorso incidentale M.d.H.C.A. lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento alla richiesta di condanna dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

che tale motivo è assorbito dipendendo dalla definizione della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo; assorbito il ricorso incidentale; Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese dei due giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA