Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16897 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24858/2013 proposto da:

D.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

TUSCOLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO CIAFREI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO MASTRONARDI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 255/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia D.D., affinchè fosse pronunciata ex art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del contratto preliminare intercorso tra le parti, con la condanna della convenuta altresì al rimborso delle somme corrisposte a titolo di ICI dal 1993.

Deduceva che in data 25 gennaio 1993 aveva concluso con la convenuta un preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) alla località (OMISSIS) riportato in catasto al foglio 2, p.lla (OMISSIS), per il prezzo di Lire 170.000.000, da corrispondere secondo le modalità pattuite in contratto, evidenziando altresì che le modalità di pagamento erano state rinegoziate con scrittura del 19 dicembre 1993, allorquando, contestualmente all’immissione anticipata nel godimento del bene in favore della convenuta, si stabiliva che il saldo del prezzo pari a Lire 42.000.000, sarebbe stato versato contestualmente alla stipula del definitivo, che sarebbe avvenuta entro il 30 giugno 1994, previo rilascio del certificato di abitabilità.

Poichè però il certificato era stato rilasciato dal Comune solo in data 9 gennaio 1995, e nonostante ne fosse stata inviata copia alla promissaria acquirente, questa, malgrado numerosi inviti, non aveva prestato il consenso alla conclusione dell’atto di trasferimento, omettendo altresì di versare il saldo, che nel frattempo si era ridotto a Lire 33.9000.000, vedendosi altresì costretta al pagamento delle imposte relative al bene, per un totale di Lire 6.444.000.

Si costituiva la convenuta che concludeva per il rigetto della domanda, sostenendo che con la scrittura integrativa del 19 dicembre 1993 le parti avevano condizionato il saldo alla circostanza che il certificato di abitabilità fosse sopravvenuto entro la data del 30 giugno 1994, con la conseguenza che il ritardo nel rilascio di tale certificazione aveva fatto venire meno lo stesso obbligo di versare la somma richiesta a tale titolo dall’attrice.

Sosteneva poi che aveva corrisposto anche la somma di Lire 8.100.000, che doveva fungere da acconto per le spese notarili dell’atto definitivo, somma che la controparte aveva invece imputato in conto prezzo.

Chiedeva quindi porsi in compensazione tale somma con il credito della G. a titolo di ICI versata in epoca successiva al 1993, concludendo per la condanna dell’attrice alla restituzione dell’eccedenza nonchè al risarcimento del danno scaturente dalle possibili pretese dei condomini di un fabbricato vicino a titolo di contribuzione al pagamento pro quota dell’area condominiale sulla quale era stata realizzata una strada.

Il Tribunale di Isernia con la sentenza n. 471/06 accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica dell’attrice, trasferendo alla convenuta l’immobile oggetto di causa, condannando la D. altresì al pagamento della somma di Euro 17.507,89, pari al saldo del prezzo, oltre interessi legali dal 27 gennaio 1995, nonchè al pagamento della somma di Euro 1328,18 a titolo di rimborso dell’ICI pagata tra il 1994 ed il 2002, oltre interessi legali dalla domanda, rigettando la domanda riconvenzionale della D..

La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 255 del 1 ottobre 2012 accoglieva solo in parte l’appello, riducendo ad Euro 3.309,89 l’importo dovuto a titolo di rimborso dell’ICI versata dall’attrice, disponendo la compensazione per 1/10 delle spese del giudizio di primo grado, ponendo la residua parte a carico della D., e compensando integralmente le spese del giudizio di appello.

Quanto alla sorte del motivo di appello principale proposto dalla promissaria acquirente, e concernente la debenza della somma richiesta a titolo di saldo del prezzo, osservava la Corte distrettuale che la tesi dell’appellante, secondo cui, solo se fosse stato rilasciato il certificato di abitabilità entro il termine del 30 giugno 1994, la promittente venditrice avrebbe potuto esigere il saldo del prezzo, così che, una volta intervenuta tale certificazione in data successiva, le parti avrebbero dovuto comunque stipulare il definitivo, ma senza alcuna integrazione del prezzo, era del tutto implausibile.

La formulazione della clausola contrattuale non consentiva di accedere alla tesi della appellante, che in pratica configura il rilascio del certificato nel termine indicato, o come una condizione risolutiva, limitata alla sola obbligazione di pagamento del prezzo, ovvero come una sorta di penale atipica, laddove il rilascio del certificato venga configurato alla stregua di un adempimento contrattuale.

In realtà il testo contrattuale non contiene alcun riferimento a fatti futuri ed incerti condizionanti la permanenza dell’obbligazione nè individua un’ipotesi di riduzione del prezzo, sicchè il termine indicato prevedeva semplicemente che la stipula dovesse intervenire entro il 30 giugno 1994 purchè il cespite fosse stato ritenuto abitabile, giusta il rilascio della certificazione ammnistrativa.

Una volta intervenuta la medesima, sebbene in ritardo, la D. non avendo richiesto la risoluzione, era comunque tenuta al pagamento del prezzo.

In relazione alla somma di Lire 8.100.000 che l’appellante intendeva imputare al solo pagamento delle spese notarili per il rogito, la Corte riteneva che la prova orale richiesta a tal fine non poteva avere seguito, in quanto era volta a provare una modificazione dei patti contrattuali per la quale si imponeva la forma scritta ad substantiam.

Viceversa andava in parte accolto l’appello per quanto concerneva l’ammontare delle somme dovute a titolo di rimborso dell’Ici pagata dall’attrice, dovendo essere rideterminata nella somma di Euro 3.309,88.

Quanto infine al motivo concernente la mancata ammissione delle prove orali, la sentenza di appello reputava corretta la precedente valutazione del Collegio alla luce delle ragioni di cui all’ordinanza del 9/6/2011.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.D. sulla base di tre motivi.

G.G. non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso principale denunzia la violazione e falsa applicazione delle regole legislative di ermeneutica (artt. 1362 c.c. e segg.), nonchè la motivazione inadeguata in punto di interpretazione della clausola contenuta nell’accordo di modifica del 19 dicembre 1993.

Si evidenzia che con la modifica alle condizioni contrattuali operata con la scrittura del dicembre del 1993 le parti avevano inteso condizionare il pagamento del saldo alla circostanza che il rilascio del certificato fosse intervenuto entro il 30 giugno 1994, così che la diversa interpretazione operata dal giudice di primo grado e da quello di appello è frutto di una valutazione del tutto personale.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

A tal proposito deve ricordarsi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg. e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

Ed, infatti, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Poste tali premesse, va in primo luogo osservato che la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, con la conseguenza che al presente giudizio è applicabile la novellata previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non consente quindi di poter addurre come motivo di impugnazione la pretesa insufficienza ovvero illogicità e contraddittorietà della motivazione, come invece sostanzialmente fa parte ricorrente.

Inoltre, anche la dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale è del tutto apparente, in quanto, ancorchè si richiami la violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., non si specifica in che modo tali norme sarebbero state violate dal giudice di merito, proponendosi a sostegno della necessità di riforma unicamente la preferenza per la diversa tesi ricostruttiva della volontà delle parti, invece avversata dalla Corte distrettuale.

Quest’ultima, peraltro, proprio partendo dal testo contrattuale, e fondandosi sulla volontà quale manifestata dalle parti, ha con argomenti logici e coerenti, escluso che il mancato rilascio del certificato di abitabilità entro la data del 30 giugno 1994 potesse influire unicamente sull’obbligo di pagamento del saldo, poichè per pervenire a tale soluzione sarebbe stata necessaria una ben più puntuale estrinsecazione di volontà che facesse riferimento ad un evento condizionale, ovvero che prospettasse il mancato rilascio quale uno specifico inadempimento, sanzionato unicamente con la riduzione del corrispettivo, alla stregua di una penale atipica.

Viceversa emergeva che le parti avevano previsto per la stipula del definitivo il successivo termine del 30 giugno 1994, in occasione del quale sarebbe stato anche versato il saldo, sicchè, pur essendo decorso tale termine, ed avendo la promissaria acquirente conservato interesse alla stipula del definitivo, non avendo fatto valere la risoluzione per il mancato rilascio nel termine del certificato de quo, al trasferimento del bene doveva accompagnarsi anche l’obbligo di versamento del saldo, come contrattualmente pattuito.

2. Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Si sostiene che successivamente alla stipula della scrittura integrativa, la ricorrente ha versato la somma di Lire 8.100.000 a titolo di anticipazione delle spese notarili.

Tuttavia la G. ha maliziosamente imputato la somma ricevuta al saldo del prezzo, e ciò sebbene la specifica destinazione fosse stata non contestata.

Per l’effetto la sentenza impugnata, nel confermare la correttezza dell’imputazione al prezzo ha violato la previsione di cui all’art. 115 c.p.c., omettendo altresì di ammettere i mezzi istruttori richiesti, sebbene relativi a patti aggiunti e contrari.

Il motivo è del tutto privo di fondamento.

Ed, invero l’interesse ad una diversa imputazione del pagamento de quo avrebbe potuto riscontrarsi solo nella ipotesi in cui si fosse ritenuto che nulla era più dovuto da parte della ricorrente a titolo di saldo prezzo, in quanto effettivamente la somma de qua avrebbe potuto essere opposta rispetto al solo credito vantato dall’attrice, e riconducibile alle somme versate a titolo di ICI per il periodo successivo all’immissione nell’anticipato godimento del bene da parte della ricorrente.

Una volta però riaffermato il credito per il saldo del prezzo, stante il rigetto del primo motivo, ed essendosi disposto il trasferimento della proprietà del bene, prevedendosi che la promissaria acquirente dovesse versare non l’intera somma di Lire 42.000.000, quale risultante dalla scrittura integrativa del dicembre del 1993, ma la minor somma di Lire 33.900.000, pari appunto a quanto residuava al netto dell’imputazione della somma che la ricorrente vorrebbe invece imputare ad anticipo spese notarili, ove anche volesse accedersi alla necessità di portare in compensazione tale somma con il credito vantato a titolo di rimborso dei tributi versati, la ricorrente si troverebbe esposta però al pagamento di una maggiore somma a titolo di saldo prezzo, essendo quindi escluso che la diversa imputazione del pagamento possa offrire degli effettivi vantaggi.

A ciò aggiungasi che la Corte distrettuale ha fatto puntuale richiamo al principio per il quale nel caso in cui le reciproche poste creditorie e debitorie, scaturiscano da uno stesso rapporto contrattuale, non possono invocarsi i meccanismi della compensazione in senso tecnico, affermazione questa che non è oggetto di specifica censura, e che conforta quanto appena illustrato, e che cioè, una volta determinato quale fosse il credito totale vantato dalla G. (cumulo tra saldo prezzo e rimborso tributi) la somma versata da parte della ricorrente ben poteva essere portata in detrazione dell’intero ammontare del credito della controparte, come appunto deve ritenersi avvenuto nella fattispecie, essendosi proceduto ad una riduzione della posta creditoria riconducibile al saldo prezzo.

Ancora, in ordine alla mancata ammissione della prova orale in merito alla specifica destinazione del pagamento de quo, e premessa la sostanziale irrilevanza, per quanto esposto di tale destinazione, la ricorrente oltre a muovere una critica a valutazioni rimesse alla insindacabile valutazione del giudice di merito, omette però di considerare che la valutazione di inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti non è stata compiuta con il solo richiamo alla natura aggiunta del patto, ma soprattutto al fatto che con il medesimo si andava a modificare il contenuto di un contratto per il quale è prescritta la forma scritta ad substantiam, essendo quindi preclusa la possibilità di una sua modificazione in forma verbale.

Ancora, quanto alla denunzia di un errore di calcolo compiuto dal giudice di merito nella determinazione del credito vantato dalla G. a titolo di rimborso tributi, e premessa l’assenza di specificità del motivo nella parte in cui si assume che la correttezza del proprio calcolo si evincerebbe dai “documenti esibiti”, senza indicare a quali documenti si faccia riferimento, omettendo altresì di specificare quando gli stessi siano stati introdotti nel processo e ove essi siano eventualmente reperibili, il tutto in palese violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la doglianza non si confronta con quanto affermato dal giudice di appello, che ha provveduto sì a decurtare il credito vantato dalla attrice delle stesse somme indicate dalla ricorrente (Lire 553.000 per l’anno 1993 e Lire 255.786 per ravvedimento operoso ed interessi), chiarendo che però erano stati documentati pagamenti per Lire 7.217.619, e non invece, come ritenuto dal Tribunale, per Lire 7.047.655. Viceversa la ricorrente sostiene che vi sia un errore di calcolo, ma partendo dal presupposto che le detrazioni in esame debbano effettuarsi rispetto alla diversa somma, indicata dal Tribunale, ma che la Corte d’Appello ha ritenuto non essere corrispondente a quanto emergeva fosse stato effettivamente pagato dall’attrice.

Infine, costituisce questione nuova, e come tale inammissibile in quanto richiede accertamenti in fatto, la deduzione secondo cui l’attrice non potesse pretendere il rimborso dell’ICI versata in base al contenuto sia del preliminare che della scrittura integrativa, non avendo peraltro la parte, ed in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nemmeno riprodotto il contenuto delle clausole che a suo dire deporrebbero per la non rimborsabilità.

3. Il terzo motivo infine denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per l’omessa ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2725 c.c..

Il motivo è inammissibile in quanto formulato, quanto al vizio di motivazione, sulla scorta della previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile alla fattispecie.

Quanto invece alla denunziata violazione di legge, trattasi di una censura che investe la mancata ammissione di prove orali vertenti sul contenuto di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam (contenuto della scrittura integrativa del dicembre 1993) ovvero su patti volti a modificare il contenuto di contratti siffatti (modalità di versamento delle spese per l’atto notarile di trasferimento), il che palesa l’infondatezza della medesima.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

5. Nulla a provvedere per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 b(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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