Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16897 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16897 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di Competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra s.p.a. Lannutti
e il Prefetto della Provincia di Imperia.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di opposizione proposto dalla
s.p.a. Lannutti avverso il verbale della Polizia stradale di Imperia per violazione dell’art.

7-bis del d.lgs.

21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), in

4551

Data pubblicazione: 05/07/2013

relazione alla istituzione della scheda di trasporto, il
Giudice di pace di Ventimiglia, con sentenza depositata
il 4 gennaio 2011, ha declinato la propria competenza in
favore del Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di
Ventimiglia, con ordinanza in data 20 novembre 2012 ha
sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.
Il relatore formula una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle
seguenti considerazioni.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione, e cioè non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti deve
riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo
2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011, n.
15951).

2

Ventimiglia.

-

Nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio
la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta
superata tale preclusione. Infatti, dagli atti di causa
emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha avuto una

27 settembre 2012 ed una terza udienza, dedicata alla
discussione della causa, il 20 novembre 2012.
Soltanto in esito a quest’ultima udienza il Tribunale,
ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta,
la propria incompetenza».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte

dichiara inammissibile il regolamento di

competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Sanremo,
sezione distaccata di Ventimiglia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 maggio 2013.

prima udienza il 7 luglio 2011, una seconda udienza il

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