Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16896 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 11/08/2020), n.16896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1990-2018 proposto da:

R.G., rappresentata e difesa dagli Avvocati LUIGI OTTAVI

e MASSIMO OTTAVI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in

Roma, in via Degli Scialoja n. 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3177/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.G. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale del Lazio n. 3177/17, emessa il 10 aprile 2017, che, confermando la sentenza n. 2224/16 della CTP di Roma, ha rigettato l’appello della contribuente incentrato sull’illegittimità della motivazione dell’avviso di accertamento catastale. In particolare la contribuente lamentava che l’Agenzia del territorio, procedendo ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in conformità al D.P.R. n. 138 del 1998, che dispone la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane in relazione a microzone che presentino caratteri di omogeneità, aveva proceduto alla revisione del classamento delle due unità immobiliari che le appartenevano, siti nella microzona 6 della città di (OMISSIS) rispettivamente in via (OMISSIS) ed in via (OMISSIS), rivalutando il primo immobile da A3 a A2 ed il secondo da classe 8 a classe 7, senza alcuna partecipazione della contribuente al procedimento di revisione e senza alcun specifico riferimento alle caratteristiche proprie degli immobili.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente articola due motivi di ricorso, ribaditi con memoria:

A) In relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e dell’art. 2769 c.c.. Deduce la ricorrente che la sentenza è errata nella parte in cui è incorsa nella violazione dei principi espressi da questa Corte in tema di motivazione avendo ritenuto sufficiente a giustificare la revisione della categoria e della classe dell’immobile il semplice ed astratto riferimento ad un presunto scostamento dai valori di mercato, senza alcuna specifica indicazione delle variazioni o valorizzazioni intervenute, avuto riguardo sia al contesto urbano sia all’immobile in questione.

B) In relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio posto che la commissione non ha valutato la produzione documentale della parte dalla quale emergono compiutamente le caratteristiche peculiari dei due fabbricati.

L’Agenzia è costituita.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, sono fondati.

Infatti questa Corte ha già affermato che “Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6- 5, n. 3156 del 17/02/2015).La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, attestando la legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 335, ha fra l’altro affermato (7.3) che “la natura e le modalità dell’operazione (riclassamento)enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto, da parte dell’Amministrazione, in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento ribadendo così la necessità di una motivazione specifica quanto al tipo di provvedimento adottato e puntuale quanto alle caratteristiche degli immobili coinvolti.

Questa Corte, peraltro, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare, ha anche affermato il seguente principio di diritto: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.”(Cass. n. 19810 del 7/5/2019; 23048/2019). Alla luce dei suddetti puntuali principi, è di tutta evidenza che nel caso in esame, essendo mancata nella motivazione del provvedimento impugnato l’individuazione puntuale delle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’immobile in questione ed anche delle migliorie intervenute nella specifica microzona, non può ritenersi congruamente giustificata la rideterminazione degli estimi catastali. Ne consegue che, sotto tale profilo, il ricorso deve essere accolto.

Non occorrendo accertamenti in punto di fatto, questa Corte pronuncia nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario. Vanno compensate le spese dell’intero procedimento, in ragione del consolidarsi nel tempo dei principi giurisprudenziali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Spese compensate dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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