Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16896 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 10/08/2016), n.16896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1204-2015 proposto da:

D.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

ADAMO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA FOIS, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ABBANOA S.P.A.C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE n. 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER GIORGIO

CORRIAS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 13/10/2014 R.G.N. 130/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato LATINO FRANCESCA per delega Avvocato CORRIAS PIER

GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 13.10.2014, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in sede di reclamo ex L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, confermava la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’opposizione presentata da D.B. avverso l’ordinanza di parziale accoglimento del ricorso inteso, oltre che all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro Abbanoa s.p.a., altresì all’applicazione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1870, art. 18, comma 4 così come novellata dalla L. n. 92 del 2012.

2. Nel pervenire al rigetto del reclamo, la Corte sarda rilevava preliminarmente che l’acquiescenza della società alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per vizio di forma rendeva irrilevante l’esame di tale profilo (che, incidentalmente, riteneva di confermare integralmente) ed aggiungeva che la valutazione di sussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l’integrazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (così come delineato dall’art. 21, comma 6, del CCNL settore Gas-Acqua) doveva esser pienamente confermata. Osservava il giudice del gravame che l’ulteriore istruttoria svolta in sede di reclamo aveva consentito di dimostrare la scarsa diligenza nella prestazione lavorativa del dipendente D. nonchè il conseguente danno aziendale consistito nella perdita o ritardata contabilizzazione di consumi idrici nei confronti degli utenti della società e nella necessità di distogliere altro personale dalle incombenze ordinarie al fine di evadere tutte le pratiche amministrative lasciate dal D. immotivatamente insolute.

3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso la società Abbanoa s.p.a., che espone ulteriormente in memoria le proprie difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, dovendo rientrare nel concetto di giustificato motivo soggettivo per “insussistenza dei fatto contestato” anche i vizi di forma del procedimento che consistano nella genericità e nella tardività della contestazione disciplinare in quanto privi di rilevanza giuridica ed avendo omesso, la Corte territoriale, qualsiasi valutazione circa l’intenzionalità del dipendente nel compimento dei fatti addebitati.

2. Con il secondo motivo il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 4, del CCNL Gas e Acqua, non avendo – la Corte territoriale – motivato circa la pretesa sussunzione della condotta contestata nell’ambito dei comportamenti puniti con sanzione conservativa.

3. Con il terzo ed il quarto motivo il lavoratore deduce insufficiente motivazione circa la valutazione di proporzionalità della sanzione ai fatti addebitati nonchè violazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3, avendo la Corte omesso qualsiasi valutazione circa la gravità del vizio di genericità della lettera di licenziamento tale da far ritenere insussistente la condotta contestata nonchè circa la mail sottoscritta in data 28.2.2012 dal diretto responsabile del D. e relativa alla mole di lavoro ed alle difficoltà operative in cui tutti i dipendenti con mansioni di sportellista (come il D.) operavano.

4. Con il quinto motivo il lavoratore denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, compensato le spese di lite fra le parti nonostante la declaratoria di illegittimità del licenziamento.

5. Innanzitutto, a ben vedere vengono denunciati violazioni di legge (con riguardo alla riconducibilità del cit. art. 18, comma 4 della contestazione disciplinare, all’intenzionalità della condotta, alla gravità della condotta) e vizi di motivazione, ma le censure si incentrano, in sostanza, in gran parte, nelle asserite illogicità e carenze di motivazione in relazione agli elementi dedotti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di merito.

6. Orbene, preliminarmente va rilevato che, nel caso di specie, si applica la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Questa Corte ha chiarito che la stessa “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”, con la conseguenza che, ormai, “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. S.U. n. 8053/2014n. 8053, Cass. n. 21257/2014).

Le censure relative ai dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata non rientrano nel paradigma ristretto stabilito dal nuovo testo della disposizione così come interpretato dalle Sezioni Unite, trattandosi sostanzialmente tutte di asserite semplici insufficienze o illogicità della motivazione stessa.

7. In ogni caso, va rilevato che, fermo restando l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento sul datore di lavoro, “il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (v. Cass. nn. 8293/2012, 7948/2011, 24349/2006). Spetta, infatti, al giudice di merito “valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze. operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (v. fra le altre Cass. nn. 2013/2012, 25743/2007, 16864/2006).

La sentenza impugnata è logicamente e congruamente motivata, avendo effettuato – anche a seguito di rinnovata istruttoria – una approfondita disamina delle gravi negligenze compiute dal D. nell’espletamento dell’attività lavorativa e nel disimpegno dell’attività amministrative di “gestione dell’archivio pratiche da caricare” assegnata al lavoratore e avendo sottolineato il danno derivante all’azienda da tali inadempienze.

Il riferimento, inoltre, del ricorrente all’art. 2119 c.c. risulta del tutto inconferente, trattandosi di licenziamento intimato previo preavviso.

8. Per il resto, con riguardo alle denunce di violazioni di legge, la Corte di merito non è incorsa in alcuno dei vizi denunciati. La Corte, infatti, ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di approfondito accertamento, aveva concluso per la illegittimità del licenziamento in considerazione della genericità della contestazione disciplinare, rilevando, peraltro, la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento (come delineato dall’art. 21, comma 6, del CCNL di settore), con applicazione, pertanto, della sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, come novellato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92. In particolare, la lettera di contestazione disciplinare denunciava “irregolarità e negligenze” nello svolgimento delle attività ordinarie svolte dal lavoratore (addetto a pratiche amministrative) che si erano concretizzate 1) nella violazione delle disposizioni relative alla gestione dell’archivio pratiche da caricare come da disposizioni operative ricevute, consistite nella mancata lavorazione e archiviazione delle pratiche dei clienti, nelle dichiarazioni mendaci su pratiche registrate, nella mancata messa a ruolo dell’utenza, nella mancata e corretta archiviazione, per complessive 87 pratiche, 2) nella violazione delle normative vigenti in tema di importa di bollo considerati i diversi contratti ritrovati privi della marca da bollo ma da lei non acquisiti. La lettera non conteneva alcuna indicazione circa le specifiche pratiche ove erano state rinvenute tali irregolarità, precisazioni dettagliatamente fornite dal datore di lavoro solamente in giudizio.

Invero, il novellato L. n. 300, art. 18, comma 6 prevede che in caso di vizi di forma attinenti alla motivazione del licenziamento così come richiesta dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, nonchè nelle ipotesi di violazione della procedura dettata dalla L. n. 300, art. 7 o di quella prevista dalla L. n. 604, art. 7, il giudice debba dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria compresa tra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Va sottolineato che la novella del 2012 ha altresì modificato la L. n. 604, art. 2, comma 2 imponendo al datore di lavoro di specificare, nella lettera di licenziamento, i motivi che hanno determinato il provvedimento espulsivo.

Ebbene, il giudice di merito ha correttamente applicato la L. n. 300, art. 18, comma 6, sussumendo in tale previsione l’ipotesi di contestazione disciplinare che, pur prevedendo una motivazione descrittiva dei profili di inadempimento rinvenuti nello svolgimento dell’attività lavorativa, non conteneva una sufficiente descrizione della condotta tenuta dal lavoratore tale da individuare i casi specifichi di irregolarità e di negligenza rinvenuti.

Invero, si ha violazione del requisito della motivazione non solo quando la stessa sia assente ma anche nelle ipotesi in cui sia generica, imprecisa, insufficiente sì da non consentire al lavoratore di poter apprezzare l’infrazione disciplinare che viene contestata.

9. Questa Corte, ha, inoltre, affermato che il nuovo art. 18 ha tenuto distinta dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicchè occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione.

La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato (cfr. Cass. n. 23669/2014).

10. Con riguardo alla omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della sussunzione dei fatti ascritti al lavoratore nell’art. 21, comma 4 di cui al CCNL di settore (che prevede la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ove il dipendente non esegua la prestazione secondo le disposizioni ed istruzioni ricevute) piuttosto che nel comma 6, si tratta di questione che è stata implicitamente affrontata dalla sentenza impugnata nella misura in cui ha congruamente e logicamente argomentato circa la sussunzione della condotta nella previsione dell’art. 21, comma 6 del CCNL applicato, con particolare riguardo al duplice profilo di danno (perdita o ritardata contabilizzazione di consumi idrici nonchè necessità di adibire per lungo tempo i colleghi di lavoro del D. ad evadere le pratiche dallo stesso lasciate immotivatamente insolute) arrecato alla società dal comportamento negligente del lavoratore, on conseguente piena integrazione delle previsioni sia negoziale che legale (art. 2106 c.c.).

11. La censura relativa alla omessa valutazione di un documento (mail del diretto responsabile del D.) è inammissibile sotto molteplici profili.

Innanzitutto, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, oltre a trascrivere nel ricorso il contenuto del documento invocato, fornire al contempo alla Corte elementi sicuri “per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Invero, il ricorrente lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accerta e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014).

12. Con riguardo al quinto motivo, il lavoratore deduce l’errata compensazione delle spese di lite da parte del Tribunale nonostante la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., motivo espressamente avanzato in sede di reclamo (come si evince dall’estratto del reclamo riprodotto nel ricorso in cassazione). Rilevato che la norma eventualmente violata sarebbe l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis alla pronuncia del Tribunale), la sentenza impugnata ha definito corretta la compensazione delle spese operata dal Tribunale in sede di opposizione, “risultando il D. parzialmente soccombente, come provato dalla necessità dell’odierno reclamo”.

Invero, il Tribunale ha respinto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro (in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012) avanzata dal lavoratore.

La Corte territoriale mostra di adeguarsi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “dall’art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità” (Cass. n. 2149/2014).

13. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

14. Il ricorso è stato notificato il 12/12/2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della società Abbanoa s.p.a. liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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