Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16896 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11365/2014 proposto da:

COVY GROUP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’Avvocato MARCELLO CARDI, che lo

rappresenta e difende dall’Avvocato GIUSEPPE CRISTIANI;

– ricorrente –

contro

P.S., P.T. ed A.C., nonchè CS

COSTRIZIUONI DI P.C. E C. S.N.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 310/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Potenza, con sentenza del 5/11/2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla s.r.l. Covy Group (già Mover Group s.r.l.) nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Potenza, in data 14/11/2012, aveva dichiarato l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato con atto pubblico del 21/11/2001 tra la CS Costruzioni di P.C. e C. s.n.c. e P.S., P.T. ed A.C. nonchè dell’atto stipulato il 9/6/2003 tra la CS Costruzioni di P.C. e C. s.n.c. e la Mover Group s.r.l. e la risoluzione del contratto dissimulato di permuta del 22/11/2002 tra la CS Costruzioni e P.S., P.T. ed A.T. e dell’atto di cessione del predetto contratto di permuta del 9/6/2003 da parte della C.S. Costruzioni in favore della Mover Group s.r.l. con il consenso di P.S., P.T. ed A.C., con la conseguente condanna della Mover Group s.r.l. al rilascio in favore dei proprietari P.S., P.T. ed A.C..

A sostegno di tale decisione, la corte ha rilevato, per un verso, che la sentenza appellata è stata notificata al procuratore dell’appellante in data 16/2/2013, e, per altro verso, che l’appello, in quanto proposto con atto notificato il 21/3/2013, è tardivo e, quindi, inammissibile, rimanendo, invece, irrilevante la seconda notificazione della sentenza in data 18/2/2013.

La s.r.l. Covy Group, con ricorso notificato il 30/4/2014 e depositato il 14/5/2014, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, non notificata, della corte d’appello. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico ed articolato motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., censura la decisione gravata per aver erroneamente ritenuto che l’appello è stato proposto tardivamente, laddove, al contrario, lo stesso è tempestivo posto che, da un lato, la sentenza del tribunale – come emerge dalla relazione di notificazione apposta sulla copia consegnata (che, in mancanza di querela di falso, prevale sulla diversa data apposto dall’ufficiale giudiziario sull’originale) – è stata notificata al procuratore costituito in data 18/2/2013, e, dall’altro, l’atto d’appello è stato notificato mediante consegna all’ufficiale giudiziario in data 20/3/2013.

Il motivo è fondato.

Premesso che ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario (Cass. n. 14375/2010), gli atti contenuti nel fascicolo di parte del giudizio di secondo grado – cui la Corte, trattandosi della denuncia di un error in procedendo, accede d’ufficio – dimostrano, per un verso, che la sentenza appellata è stata notificata, mediante consegna all’avv. Giuseppe Cristiani, difensore domiciliatario della s.r.l. Mover Group, in data 18/2/2013 e, per altro verso, che l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio d’appello è stato notificato su richiesta all’ufficiale giudiziario in data 20/3/2013. Ne consegue che l’atto di appello risulta proposto nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. ed è, quindi, tempestivo.

La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata, con rinvio alla corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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