Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16896 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16896 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRIZZELLI Tommaso, rappresentato e difeso dall’Avv.
Emidio De Pascale, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’Avv. Maria Giovanna Talia in Roma, via Luciano Zuccoli, n. 47;
– ricorrenti contro
DE RINALDIS Luigi e DE SIENA Mirella;
– intimati –

Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 4
ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Biase Mezzanotte, per delega dell’Avv.
Emidio De Pascale;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Immacolata Zeno, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Davanti al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di
Manduria, pende un’azione

negatoria servitutis promossa

da Tommaso Petrizzelli con atto di citazione notificato
l’S aprile 2010 nei confronti dei coniugi Luigi De Rinaldis e Mirella De Siena.
I convenuti, nel costituirsi, hanno eccepito il difetto
di legittimazione attiva dell’attore, in quanto non proprietario del bene di cui era stata chiesta la tutela.
Ed hanno depositato, a tal fine, sentenza del Tribunale
di Taranto, sezione distaccata di Manduria, n. 155/10,
ora impugnata in appello, che, nel decidere un’altra domanda negatoria servitutis proposta dal medesimo attore

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Dott. Alberto Giusti;

nei confronti di altri confinanti, ha affrontato la medesima questione della legittimazione attiva
dell’attore.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 4 ottobre
ex art. 295 cod. proc.

civ., stante il rapporto di pregiudizialità “tra il presente procedimento e quello pendente in grado di appello, atteso che l’accertamento della carenza di legittimazione passiva

[recte attiva] dell’attore rispetto alla

pretesa azionata, attualmente al vaglio in sede di gravame, spiegherebbe, in quanto fatto costitutivo delle
eccezioni formulate dai convenuti, efficacia decisiva
anche nella vicenda per cui è controversia”.
Per l’annullamento di questa ordinanza il Petrizzelli ha
proposto regolamento di competenza, con ricorso avviato
alla notifica il 2 novembre 2012.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Preliminarmente si osserva che il regolamento di competenza è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio
postale, ma il ricorrente non ha prodotto l’avviso di
ricevimento del piego contenente la copia notificata del
ricorso.
Nel merito, il ricorso per regolamento di competenza è
fondato, perché la causa asseritamente pregiudicante,

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2012, ha sospeso il processo,

attualmente in appello, pende tra il Petrizzelli ed altri proprietari confinanti, diversi dai convenuti nel
giudizio a quo. Ai fini della sospensione necessaria del
processo, non è configurabile un rapporto di pregiudi-

versi (Cass., Sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6554)».
Considerato

che, preliminarmente, il ricorso può

essere scrutinato nel merito, perché, prima della data
fissata per l’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego contenente la copia notificata del ricorso;
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale
non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, l’ordinanza di sospensione deve essere annullata;
che il regolamento delle spese va rimesso al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, dinanzi
al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di
legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa l’ordinanza di

sospensione e rimette il regolamento delle spese al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, di-

zialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti di-

nanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 10 maggio 2013.

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