Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16896 del 02/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 02/08/2011), n.16896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente della Giunta regionale pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex

legge;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Mauro Ricci e

Clementina Pulii per procura in calce al ricorso;

– resistente –

P.D.;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 358/2009 della Corte d’appello di Campobasso,

pronunziata in causa n. 538/07 r.g. lav., depositata in data

22.06.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- P.D. si rivolse al giudice del lavoro di Larino per ottenere, in contraddittorio con la Regione Molise, l’INPS ed il Ministero dell’Economia e Finanze, l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 118 del 1971.

2- Accolta la domanda, la Regione, in quanto condannata al pagamento della prestazione, proponeva appello lamentando la propria carenza di legittimazione al riguardo.

La Corte d’appello di Campobasso con sentenza 22.6.09 rilevava che l’atto di appello era ritualmente notificato a Ministero ed assicurata, ma non all’INPS, cui era stata diretta la notifica presso lo studio di due professionisti che si assumevano difensori domiciliatari nella relazione di notifica, ma dei quali non si rinveniva traccia nell’intero atto di appello, il che rendeva incoerente il contenuto di questo con le risultanze dell’attività notificatoria. Considerata l’impossibilità di concedere un termine per rinnovare la notifica, in ragione della nota giurisprudenza di legittimità (S.u. 30.7.08 n. 20604), la Corte di merito dichiarava improcedibile l’impugnazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione la Regione Molise, deducendo violazione dell’art. 141 c.p.c.. I due professionisti presso i quali era stata effettuata la notifica erano i difensori costituiti cui l’INPS in primo grado aveva conferito la procura defensionale, con contestuale elezione di domicilio, e come tali erano indicati nella sentenza di primo grado. Non c’era ragione giuridica per riportare tale qualità nell’atto di appello, dato che la norma non richiede tale adempimento; in ogni caso l’esistenza della procura e dell’elezione di domicilio avrebbe potuto essere facilmente riscontrata agli atti di causa.

L’INPS depositatava procura, mentre il Ministero e l’assicurata non svolgevano attività difensiva.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- L’art. 330 c.p.c. enunzia il principio generale che l’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio (comma 1). La norma richiede, dunque, che il professionista che riceve la notifica ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone l’appello (per il quale non vige la regola della specialità della procura) l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario solamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, in ottemperanza al disposto degli artt. 83, 163 e 414 c.p.c..

6.- Non essendosi il giudice di merito attenuto a questo principio, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione del seguente principio di diritto: nel giudizio di appello, l’appellante, per notificare l’atto di impugnazione alla controparte che, costituita in primo grado, abbia eletto domicilio presso il proprio avvocato difensore, non ha l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di appello il nome ed il domicilio del professionista in questione, essendo necessario solamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti comunque dagli atti del processo.

Lo stesso giudice procederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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