Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16895 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36642/2019 proposto da:

O.O., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2443/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, O.O., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari, resa pubblica il 21 novembre 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine per timore di essere ucciso perchè incolpato dell’omicidio del capo di una banda di ragazzi che, in occasione di una festa della comunità, avevano invaso il pollaio di sua proprietà per rubare i polli e distruggerlo; uccisione verificatasi in quanto un amico giunto in suo soccorso aveva colpito il capo della banda al collo con una bottiglia) non era credibile perchè contraddittorio e non sorretto, quanto ai timori paventati, dalla denuncia dei fatti presentata alla polizia e, in ogni caso, evidenziante una vicenda “rientrante nell’ambito del diritto penale ordinario”, non evidenziante “un rischio effettivo”; b) non sussistevano – per la sufficiente ragione della inattendibilità del narrato – i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. C in quanto, sia nell'(OMISSIS) (zona di origine) che nel (OMISSIS) (zona di provenienza), non risultava esservi, in forza delle COI utilizzate (USCIRF-US 2019; USDOS 2018) una situazione di conflitto armato generalizzato e di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di un significativo radicamento in Italia del richiedente, essendosi costui “limitato a depositare una mera offerta di lavoro del 20.10.2018 con contratto a tempo indeterminato per la qualifica di commesso di vendita”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito di “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

4. – Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con l’unico mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mancanza assoluta di motivazione in quanto apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, nonchè denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5-8, 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per non aver la Corte territoriale assolto all’onere di cooperazione istruttoria nonostante la documentazione prodotta da esso richiedente in ordine alla vicenda personale, assumendo senza giustificazione l’irrilevanza della denuncia presentata all’autorità di polizia, nonchè mancando di valutare la situazione oggettiva della zona di provenienza di esso richiedente, anche ai fini della protezione umanitaria.

2. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, in forza di un prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente, si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione tutte le circostanze dedotte in giudizio (e la documentazione prodotta dal richiedente), mentre le censure mosse con il ricorso sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che, come detto, è quaestio facti, censurata (in modo inammissibile) alla luce del paradigma di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in guisa di vizio motivazionale e non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

Le doglianze, infatti, si limitano a fare riferimento a una serie di documenti che si assumono prodotti in giudizio non solo mancando di fornire idonea localizzazione processuale di essi (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ma, segnatamente, senza dare contezza dei relativi contenuti ai fini di una delibazione sulla relativa rilevanza e decisività (ciò che, comunque, non emerge neppure dalla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., sebbene una siffatta deduzione sarebbe stata in ogni caso inammissibile perchè integrativa delle censure originariamente veicolate con il ricorso: tra le molte, Cass. n. 17893/2020).

Di qui, peraltro, anche l’inammissibilità delle censure, del resto generiche, sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) stante il giudizio di inattendibilità del narrato (essendo la credibilità della situazione personale di rischio presupposto di dette forme di protezione internazionale) e di quella, affatto generica, riferita al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, facendo leva il ricorrente ancora una volta alla anzidetta produzione documentale e non criticando in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata.

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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