Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16895 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 11/08/2020), n.16895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17213-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 44,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO MARINELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9669/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale del Lazio, n. 9669/VI/16 emessa il 17/10/ 2016 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 27146/2016 della CTP di Roma, in tema di revisione catastale. Detta sentenza aveva solo in parte accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia del territorio che, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in conformità al D.P.R. n. 138 del 1998, che dispone la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane in relazione a microzone che presentino caratteri di omogeneità, aveva proceduto alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale dell’immobile ad uso commerciale, sito in via (OMISSIS), di proprietà del ricorrente, insistente nella microzona Centro Storico, con rideterminazione della classe di merito da 4 a 12, e con R.C. di Euro 19.311,36.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente articola due motivi di ricorso, ribaditi con memoria:

A) Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme che sottendono l’obbligo di motivazione dello specifico provvedimento amministrativo, da cui la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Deduce il ricorrente che la sentenza è errata nella parte in cui è incorsa nella violazione dei principi espressi da questa Corte in tema di motivazione avendo ritenuto sufficiente a giustificare la revisione della classe dell’immobile e della rendita il semplice ed astratto riferimento ad un presunto scostamento dai valori di mercato, senza alcuna specifica indicazione delle variazioni o valorizzazioni intervenute, sia con riguardo al contesto urbano che all’immobile in questione.

B) Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9, 61,62, c.p.c.. La motivazione delle sentenze dei giudici di merito di entrambi i gradi sono carenti ed insufficienti perchè non hanno preso in esame specifici profili di nullità della motivazione dell’accertamento che, nell’indicare gli immobili di riferimento D.L. n. 70 del 1988, ex art. 11, comma 1, ha posto in essere un raffronto incongruo con immobili posti in zone non paragonabili per caratteristiche intrinseche.

L’Agenzia si è costituita.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, riguardando entrambi profili della adeguatezza della motivazione dell’accertamento, sono fondati.

Infatti questa Corte ha già affermato che “Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015).La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, attestando la legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 335, ha fra l’altro affermato (7.3) che “la natura e le modalità dell’operazione (riclassamento) enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto, da parte dell’Amministrazione, in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento ribadendo così la necessità di una motivazione specifica quanto al tipo di provvedimento adottato e puntuale quanto alle caratteristiche degli immobili coinvolti.

Questa Corte, peraltro, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, ha anche affermato il seguente principio di diritto: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.”(Cass. n. 19810 del 7/5/2019; 23048/2019). Alla luce dei suddetti puntuali principi, è di tutta evidenza che nel caso in esame, a tenore della motivazione dell’accertamento impugnato, essendo mancata una individuazione puntuale delle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’immobile e della specifica microzona, non può ritenersi congruamente giustificata la rideterminazione degli estimi catastali e sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.

Non occorrendo accertamenti in punto di fatto, questa Corte pronuncia nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario. Vanno compensate le spese dell’intero procedimento, in ragione del consolidarsi nel tempo dei principi giurisprudenziali sul punto controverso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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