Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16895 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 10/08/2016), n.16895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12454-2013 proposto da:

B.M. (CF (OMISSIS)), L.C. (CF (OMISSIS)),

M.A. (CF (OMISSIS)), I.R. (CF (OMISSIS)),

P.D. (CF (OMISSIS)), A.N. (CF (OMISSIS)), D.A.

(CF (OMISSIS)), D.C.A. (CF (OMISSIS)),

MO.PI. (CF (OMISSIS)), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’Avvocato CARMELA TROTTA,

che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (CF (OMISSIS)), MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE (CF (OMISSIS)) E MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (CF (OMISSIS)), in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ope legis

domiciliano in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2276 della CORTE D’APPELLO DI ROMA in causa n.

25/2006 rgacc, emessa il 12/04/2012, depositata il 30/04/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CARMELA TROTTA;

udito l’Avvocato FABRIZIO FEDELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La domanda di condanna al pagamento della giusta

remunerazione per la frequenza di scuole universitarie di specializzazione in medicina od al risarcimento del danno da omesso adeguamento dello Stato italiano alla relativa normativa comunitaria, proposta da B.M. ed altri medici ( L.C., M.A., I.R., P.D., A.N., D.A., D.C.A., Mo.Pi., nonchè D.P.S., B.M.R., C.G. e U.R.) nei confronti dei soli Ministeri dell’Economia e delle Finanze, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in primo grado respinta dal tribunale di Roma per ritenuta maturazione della prescrizione quinquennale, fu poi rigettata, per ritenuto difetto di legittimazione passiva dei Ministeri ed inammissibilità del gravame dispiegato dal solo U. nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla corte di appello capitolina.

2.- Chiedono la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 30.4.12 col n. 2276 e non notificata, il B. ed otto degli altri appellanti ( L.C., M.A., I.R., P.D., A.N., D.A., D.C.A., Mo.Pi.; e quindi tranne il D.P., la B., il C. e l’ U.), affidandosi a due motivi con ricorso notificato il 9.5.13; resistono con unitario controricorso gli intimati Ministeri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- I ricorrenti si dolgono della ritenuta carenza di legittimazione passiva dei Ministeri – soli convenuti in primo grado – ed in particolare:

– col primo motivo, di “omessa ed insufficiente motivazione in ordine al rilievo ex officio del difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti; violazione e falsa applicazione degli artt. 112; 100; 81; 323; 325 e 329 c.p.c.”;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione della L. 25 marzo 2958, n. 260, art. 4”.

4.- I controricorrenti replicano: quanto al primo motivo, adducendo la spettanza alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri di ogni responsabilità per pretese omissioni o carenze nel promovimento e nel coordinamento dell’azione di Governo diretta ad assicurare la piena osservanza dell’Italia del diritto comunitario, o comunque per il difetto di competenze in capo ai singoli dicasteri; quanto al secondo motivo, sostenendo l’insussistenza della titolarità passiva del rapporto controverso.

5.- I motivi, congiuntamente esaminati per l’evidente loro intima connessione, sono fondati, con la preliminare precisazione che non si tratta però di questione di titolarità del rapporto controverso, sulla quale, per la recente presa di posizione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951), non vi sarebbe alcuna preclusione assertiva e tanto meno per la parte soccombente in primo grado che non l’abbia in quella sede dedotta.

6.- Infatti, già con Cass. 17 maggio 2011, n. 10814, si è statuito che l’eventuale proposizione della domanda contro un Ministero diverso da quello effettivamente “competente” – e quindi, nella specie, in luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vertice dell’Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle pretese per l’inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato – comporta non una questione di legittimazione in senso proprio, ma soltanto la rimessione in termini per la rinotificazione dell’atto introduttivo nei confronti della articolazione statuale correttamente indicata: sicchè, avendo invece comunque preso ampiamente posizione sul merito della domanda, anche i Ministeri, benchè erroneamente citati, devono intendersi come evocati quali articolazioni del Governo della Repubblica. E tale soluzione è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. 13 dicembre 2012, n. 23011; Cass., ord. 19 dicembre 2012, n. 23494).

7.- Più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197, alla cui motivazione può qui integralmente rinviarsi, questa Corte ha poi riaffermato analoga conclusione: sia pure ribadito e condiviso il principio affermato da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012, n. 8516, per il quale l’operatività della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, è limitata al profilo della rimessione in termini, deve ritenersi che, quanto meno nel caso in caso di contumacia in primo grado o in quello in cui l’eccezione di erroneità di identificazione della controparte pubblica manchi anche solo della contemporanea indicazione di quella corretta, le esigenze di tutela del diritto del privato impongono di ritenere inefficace l’eccezione stessa e, impedendo così la rimessione in termini della controparte, comportano la definitiva sanatoria del vizio originario di identificazione del convenuto. Ne consegue che gli effetti della pronuncia si produrranno nei confronti non del reale o corretto destinatario, ma soltanto del destinatario effettivo della domanda.

8.- A conclusioni analoghe perviene, sviluppando ancora più ampiamente profili pure in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e, riprendendo entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass., ord. 30 agosto 2013, n. 20033: anche a tali articolate argomentazioni può qui farsi riferimento e richiamo, confermate come sono state anche in tempi successivi (v., tra le altre: Cass. 2687/14; Cass. 3443/14; Cass. 831/15; Cass. 5230/15; Cass. 6029/15; Cass. 21939/15; Cass. 765/16; Cass. 10087/16).

9.- Ora, non risulta dagli atti che per tutto il corso del giudizio di primo grado sia stata data piena ottemperanza dall’Avvocatura di Stato alla L. n. 260 del 1958, art. 4, non essendosi quella – tanto meno tempestivamente o ritualmente doluta dell’erronea individuazione delle persone giuridiche pubbliche titolari del rapporto giuridico dedotto in giudizio e controverso effettivamente convenute e soprattutto per non avere essa in quella sede mai indicato quale fosse quella correttamente da evocare in giudizio.

10.- Tanto comporta che non poteva, in grado di appello, essere pronunziato alcun difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, per quanto in origine non correttamente evocati in giudizio in primo grado: e che sul punto malamente la sentenza di primo grado è stata confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla corte territoriale.

11.- Ne consegue che i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, vanno accolti e che la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla corte di appello di Roma, ma in diversa composizione, per l’esame dell’appello sotto ogni altro profilo in rito e, se del caso, nel merito, nonchè per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

12.- Infine, per essere stato il ricorso accolto, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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