Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16895 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16895 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Maurizio Favaretto e il Prefetto della Provincia di Teramo.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Giulianova,
il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza
per territorio a decidere sulla causa a favore del Tri-

Data pubblicazione: 05/07/2013

bunale di L’Aquila, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi dell’art. 7 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.
Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Teramo, giacché, ai fini
della competenza territoriale relativa ai procedimenti
d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace
in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non
si applica la regola del foro erariale stabilita
nell’art. 7 del citato r.d. n. 1611 del 1933 relativa
alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione
dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n.
23285)».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Teramo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

2

tente, il Tribunale di L’Aquila ha sollevato conflitto,

La Corte

dichiara

la competenza del Tribunale di

Teramo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 10 maggio 2013.

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