Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16895 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 02/08/2011), n.16895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in Roma, via. Reno n. 21,

presso lo studio dell’Avv. Roberto Rizzo, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4293/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 1622/06 r.g. lav., depositata in data

3.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma era accolta la domanda di R.S. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 7.6-30.09.00 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza del 3.06.09 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – la norma del c.c.n.l. 1994 consentiva l’assunzione a termine per le dichiarate “esigenze eccezionali” solo fino al 30.4.98, di modo che per il contratto in considerazione il termine era illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva R. con controricorso.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. R. ha depositato memoria.

4.- I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1-2 e della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, sostenendo che il potere delle parti collettive di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine poteva essere esercitato senza limiti di tempo, tenuto conto che nessun limite temporale era fissato dall’art. 23 in questione;

4.2.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè degli accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c.. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva delle condizioni legittimanti in fatto il contratto a termine, senza limitare il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale indicato;

4.3.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non ha esposto correttamente il rapporto esistente tra il c.c.n.l. 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine.

5.- I tre motivi, da trattare in unico contesto, sono infondati, in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

6.- La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

7.- Essendo stato il contratto a termine di R., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 5.06-31.08.00, il termine era illegittimamente apposto ed i motivi sono da ritenere infondati.

8.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’Avv. Roberto Rizzo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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