Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16894 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), C.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FAURO 102,

presso lo studio dell’avvocato COSTANTINI ALESSIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LA MORGIA ALDO con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.F., ZURIGO SPA (OMISSIS), SAI SPA, C.

C.;

– intimati –

e sul ricorso n. 14059/2006 proposto da:

ZURJCH INSURANCE COMPANY SA (OMISSIS) in persona del Legale

rappresentante Vice Direttore G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio

dell’avvocato CIOLINA ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BELLISARI PAOLA con delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

C.N., C.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINI

ALESSIO, rappresentati e difesi dall’avvocato LA MORGIA ALDO con

delega a margino del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.F., C.C., SAI SpA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 22/09/2004, depositata il 10/02/2005, R.G.N.610/1996;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento per

quanto di ragione del primo motivo del ricorso principale e del

ricorso incidentale, assorbito il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione, a proposito dello svolgimento del processo, si legge quanto segue.

Dalla impugnata sentenza del Tribunale di Lanciano, quanto allo svolgimento del processo e sino alla sentenza medesima: “Con atto di citazione notificato in data 8 – 9 gennaio 1993 L.T. e C.C., la prima in proprio ed entrambi quali esercenti la potesta’ genitoriale sulle figlie C.N. e C. S., hanno convenuto in giudizio innanzi questo tribunale C.F., la S.A.I. (Societa’ Assicuratrice Industriale) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito all’incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) lungo la (OMISSIS), l’esponevano gli attori che nell’occasione essi si trovavano a bordo di una Fiat 500 targata (OMISSIS), condotta dallo stesso C.C., ferma al centro della strada in attesa di svoltare a sinistra per la strada comunale (OMISSIS), che veniva violentemente tamponata nella parte posteriore da un’autovettura targata (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS) condotta da proprietario C.F.; che a seguito dell’incidente, essi occupanti l’autovettura condotta dal C. riportavano gravi lesioni personali. Con lo stesso atto di citazione, gli attori citavano in giudizio anche la Zurigo Assicurazioni s.p.a., societa’ assicuratrice dell’autovettura del C. per la r.c.a.

chiedendo a tutti i convenuti il risarcimento dei danni subiti.

Con separato atto di citazione notificato in data 8 – 9 gennaio 1993 C.C. citava in giudizio C.F. e la S.a.i.

s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, alla persona e all’autovettura in relazione al medesimo incidente.

Le due cause, pendenti avanti lo stesso Giudice istruttore, venivano riunite per connessione.

La S.a.i. s.p.a. e C.F., costituendosi in giudizio, eccepivano che la responsabilita’ dell’incidente doveva ascriversi per intero al C.C. il quale sterni eseguendo la manovra di svolta a sinistra in maniera non regolamentare perche’, dovendo accedere ad uno spazio privato, avrebbe dovuto accostarsi sulla destra e dare la precedenza a tutti gli automezzi provenienti da destra e da sinistra, la Zurigo Assicurazioni negava ogni responsabilita’ del proprio assicurato.

Il convenuto C.F. chiedeva inutilmente di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’Amministrazione provinciale di Chieti quale ente proprietario della strada su cui era successo l’incidente, sull’assunto di mia sua responsabilita’ o corresponsabilita’ nell’incidente per omessa segnalazione dell’incrocio.

In corso di causa venivano prodotti dalle parti il rapporto dei militari intervenuti sul posto, documentazione medica e delle spese sostenute dagli attori; veniva esperita una c.t.u. sulle persone di L.T., C.S. e C.N. e veniva concessa dal G.I. una provvisionale di L. 40.000.000 complessivamente in favore di tutti gli attori.

Precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa e’ passata in decisione all’udienza collegiale dell’8.2.96”.

Con sentenza n. 126/1996 dell’8 – 28 febbraio 1996, l’adito Tribunale ha cosi’ deciso: “dichiara che l’incidente stradale per cui e’ causa e’ avvenuto per colpa totale e esclusiva del convenuto C.F. che condanna, in solido con la Sai s.p.a., a pagare in favore degli attori la somma complessiva dedotta la provvisionale gia’ liquidata – di L. 46.945.700 oltre gli interessi al 5% annuo dal di’ del fatto al saldo di cui a C.C. L. 1.986.600 oltre interessi al 5% dal di’ del fatto al saldo, a L.T. (in proprio) la somma di L. 4.524.850 oltre interessi al 5% annuo dal di’ del fatto al saldo, a C.C. e L.T. nella qualita’ di legali rappresentanti delle figlie minori C.N. e C. S., rispettivamente, la somma di L. 37.366.950 e di 43.067.300 oltre interessi a 5% annuo dal di del fatto al saldo; condanna, altresi’, C.F. a rimborsare alla S.a.i. s.p.a. tutte le somme che quest’ ultima dovra’ pagare agli attori in conseguenza della presente sentenza nonche’ la somma di L. 850.000 pagata all’Inps; dichiara compensate le spese di causa tra gli attori e la Zurigo Assicurazioni s.p.a. e condanna C.F. e la Sai s.p.a.

a rimborsare agli attori le spese di causa che liquida in complessive L. … “.

Avverso tale sentenza, con atto notificato tra il 23 ed il 26 settembre 1996, ha proposto appello C.F..

Gli appellati si sono costituiti resistendo: L.T., C.C. e C.N., in particolare, hanno altresi’ proposto appello incidentale. /…OMISSIS… /…”.

Con sentenza 22.9.04 – 10.2.2005 la Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando, decideva come segue.

“…Accoglie, nei limiti e per le ragioni in narrativa indicati, l’appello principale proposto, e per l’effetto:

1. in parziale riforma dell’impugnata sentenza:

a) dichiara il concorso di colpa di C.C. nella misura del 20% con riferimento alle lesioni riportate dalla figlia S. e del 10% con riferimento alle lesioni riportate dalla figlia N.;

2) riduce, in conseguenza, rispettivamente, del 20% e del 10% le somme ai cui pagamento in favore di C.S. e di C.N. sono stati condannati C.F. e S.a.i.

s.p.a.;

c) fissa la decorrenza degli interessi alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;

2. conferma, nel resto, l’impugnata sentenza;

2. visto l’art. 92 c.p.c., dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio”.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione N. e C.S. con tre motivi.

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale la “…Zurich Insurance Company SA gia’ Zurigo Assicurazioni Rappresentanza generale per l’Italia…” con un motivo.

A detto ricorso incidentale hanno resistito con controricorso N. e C.S..

Le altre parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Zurich Insurance Company SA ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per violazione degli artt 366 e 366 bis c.p.c. giusta le modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni esponendo, con riferimento al ricorso medesimo (notificato successivamente al primo marzo 2006) che l’enunciazione dei motivi non e’ stata accompagnata dalla formulazione dei relativi quesiti di diritto.

La tesi non puo’ essere accolta in quanto l’art. 366 bis novellato si applica (limitatamente al periodo antecedente all’abrogazione) ai ricorsi per cassazione contro le sentenze pubblicate a decorrere dal 2.3.06 (cfr. tra le altre cass. Sez. U, Ordinanza n. 26022 del 30/10/2008, in particolare nella parte riportata in grassetto “L’art. 366 “bis” c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e’ applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 “bis” c.p.c. avverso le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), con la conseguenza che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.); mentre la sentenza in questione e’ stata pubblicata il 10.2.2005.

Con il primo motivo le ricorrenti N. e C.S. denunciano “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 111 del 1988, artt. 20, 21, 22, 23 e dell’art. 2043 c.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. Le ricorrenti si trovavano trasportate sul sedile posteriore della vettura di proprieta’ del padre C. C.. La stessa era una vecchia Fiat 500, targata (OMISSIS) ed immatricolata in anni risalenti. Tale mezzo non era equipaggiato con cinture di ritenzione nei sedili posteriori, ne’ vi era obbligo di legge in tale senso. Infatti la L. n. 111 del 1988, ha introdotto l’obbligo di munire di cinture in corrispondenza dei posti anteriori solo le vetture di nuova immatricolazione (art. 29). Ha disposto inoltre l’obbligo di equipaggiare di cinture le vetture gia’ immatricolate soltanto presso i posti anteriori (art. 21). Infine ha disposto altri obblighi per i minori di quatto anni, per i bambini da quattro a dieci anni occupanti i posti anteriori, per i maggiorenni occupanti i posti anteriori (ipotesi non ricorrenti nel caso de quo).

Da ultimo (comma 4) ha imposto l’obbligo per gli occupanti i posti posteriori di indossare le cinture di sicurezza a decorrere da due anni dopo entrata in vigore della legge. L’ipotetica esistenza delle cinture posteriori costituirebbe fatto estintivo (parzialmente) dell’obbligo risarcitorio delle controparti e pertanto avrebbe dovuto essere provato da queste ultime.

Il motivo deve ritenersi sostanzialmente fondato.

Occorre precisare che la parte ricorrente ha implicitamente ma chiaramente censurato la sentenza anzitutto in quanto non si e’ affatto posta le problematiche in questione (sussistenza o meno in concreto delle cinture ai posti posteriori in questione ed obbligo o meno di sussistenza delle cinture medesime in relazione all’epoca di immatricolazione della vettura).

In effetti dette questioni (che si collocano “a monte” dal punto di vista logico – giuridico rispetto alle considerazioni esposte in sentenza) erano essenziali e la Corte le avrebbe dovute quindi affrontare. Il non averlo fatto implica la sussistenza del vizio in questione, implicitamente (e preliminarmente) denunciato.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata formulata con appello incidentale con cui le appellanti chiedevano condannarsi proporzionalmente la Zurigo Ass. S.p.a. per il caso di un riconoscimento di un concorso di colpa a carico dal C.C.” esponendo doglianze da riassumersi nel modo seguente. Le appellanti sono rimaste vittima di un sinistro stradale in qualita’ di trasportate sul veicolo condotto dal proprietario, Sig. C.C. a causa del tamponamento avvenuto ad opera del C.F., La difesa delle stesse, considerando per doveroso scrupolo l’ipotesi che il Tribunale potesse ravvisare un concorso di colpa del conducente del veicolo su cui si trovavano le danneggiate ( C.C.), nel chiedere la condanna del tamponatore C.F., hanno da subito formulato una domanda subordinata affinche’ il Tribunale, se avesse ravvisato un concorso del C.C., condannasse proporzionalmente al risarcimento la Zurigo Ass. S.p.a,, assicurazione di quest’ultimo. Le ricorrenti, appellando incidentalmente, hanno fra l’altro reiterato la domanda subordinata di cui sopra. Che pero’ non e’ stata esaminata dalla Corte di merito.

Il motivo e’ fondato; in effetti dalla stessa sentenza impugnata (v.

a pag. 5) emerge che detta domanda e’ stata proposta (del resto perfino la Zurich Insurance non contesta la circostanza; v. a pag. 5 del controricorso). Ma la Corte non ha provveduto.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt 2054, 2043, 1223, 1226 c.c. per aver fissato la decorrenza degli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza anziche’ da quella del sinistro” proponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente In tema di risarcimento da fatto illecito la giurisprudenza univoca della Suprema Corte stabilisce che, trattandosi di tipico debito di valore, e’ dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilita’ per impieghi remunerativi della somma di danaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi; e che questi sono da calcolarsi dalla data del fatto. Il giudice di secondo grado ha riconosciuto gli interessi nella misura del 5%, inferiore a quella legale del periodo in questione, facendola tuttavia decorrere erroneamente dalla data della sentenza.

Il motivo appare fondato nella sostanza (e cioe’ sotto i profili che verranno esposti).

Infatti la Corte di Appello (anche se non del tutto chiaramente) sembra affermare che se il Giudice di primo grado liquida la somma dovuta per danni all’attualita’ sono dovuti solo gli interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza sulla base del principio enunciato da questa Corte Suprema (nella sentenza 6590/02) secondo cui “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computali o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all’art. 2056 c.c., in cui e’ ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c.”.

La motivazione e’ inadeguata dal punto di vista giuridico e logico (anche questo e’ implicitamente censurato; ed a proposito della sussistente insufficienza della motivazione si consideri tra l’altro che con l’espressione liquidazione all’attualita’, si intende generalmente una liquidazione comprensiva – sino a momento in questione – della rivalutazione ma non degli interessi; e tale punto non e’ minimamente affrontato nell’impugnata decisione; mentre avrebbe dovuto essere chiarito).

Va ricordato che la sopra citata sentenza (n. 6590/02) si inserisce nel solco interpretativo iniziato da Cass. Sezioni Unite: N 1712 del 1995, volto semplicemente ad affermare (tra l’altro) che non e’ possibile il cumulo totale di rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della decisione) e di interessi sulla (intera) somma rivalutata; mentre (oltre alla rivalutazione) e’ possibile determinare gli interessi stessi con riguardo ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo e circostanze del caso) in ordine ai quali l’importo equivalente del bene perduto si incrementa nominalmente, sulla scorta dei prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (cfr. tra le ultime decisioni: Cass. Sentenza n, 18490 del 25/08/2006: “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), e’ dovuto al danneggiato anche il risarcimento riconducibile al mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova puo’ essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi (quale l’attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito), previa va fu fazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive attinenti al caso specifico; in quest’ultima ipotesi, gli interessi non possono essere computati, a far data dalla verificazione dell’illecito, sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre e’ possibile determinarli con riguardo ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) in ordine ai quali l’importo equivalente del bene perduto si incrementa nominalmente, sulla scorta dei prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio; nello stesso senso Cass., Sentenza n.- 16637 del 19/06/2008).

Il Giudice di secondo grado non ha valutato adeguatamente (sotto il profilo logico e giuridico) se la sentenza di primo grado rispettava o meno detta giurisprudenza ormai da lungo tempo sostanzialmente consolidata; ma si e’ limitato a basare la sua (non sufficientemente compiuta) tesi su un principio di diritto di per se’ inidoneo (quanto meno senza ulteriore congruo supporto argomentativo) a sostenere la sua conclusione.

I vizi sopra indicati (esplicitamente od implicitamente denunciati nel ricorso) debbono dunque ritenersi sussistenti.

La Zurich Insurance Company SA, con il suo (unico) motivo (le ulteriori considerazioni non costituiscono vere doglianze) denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 111 del 1988, artt. 20, 21, 22, 23 e dell’art. 2043 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver ritenuto sussistente il concorso di colpa di C.C. ripetendo sostanzialmente le censure esposte da N. e C.S. con il loro primo motivo.

Anche il motivo della Zurich Insurance Company SA va dunque accolto (con le precisazioni sopra esposte).

L’impugnata decisione va quindi cassata in relazione alle doglianze accolte.

Al Giudice del rinvio, che va individuato nella Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione;

accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione l’impugnata decisione e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA