Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16894 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36599/2019 proposto da:

M.K.H.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2334/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, M.K.H.M., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari, resa pubblica il 6 novembre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese per timore di essere ucciso da aderenti ad una certa fazione del partito (OMISSIS) perchè, in qualità di autista, aveva accompagnato il proprio datore di lavoro, esponente di fazione rivale, ad una importante manifestazione in cui era presente il primo ministro) era inverosimile in assenza di personale impegno in politica e perchè si era limitato ad accompagnare sui luoghi della manifestazione il leader della fazione opposta; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 nè in riferimento alle lett. a) e b), nè riguardo alla lett. c), non potendosi ravvisare in (OMISSIS), nonostante l’endemica violenza politica (come risultante dalle COI utilizzate: AI e HRW), una situazione di concreta e grave minaccia all’incolumità personale, non provata dal richiedente; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo emersa una situazione di vulnerabilità individuale, nè prova di una completa integrazione del richiedente in Italia.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito di “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 per aver la Corte territoriale erroneamente escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle sue varie forme.

1.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia in relazione alle censure concernenti il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Sono, infatti, inammissibili le doglianze che attengono al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. a) e b) non avendo il ricorrente proposto censure pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che attiene alla valutazione di non credibilità della narrazione della vicenda personale di esso richiedente, operando l’attendibilità delle dichiarazioni al riguardo come presupposto per il riconoscimento delle predette forme di protezione internazionale.

Sono, invece, fondate le ulteriori censure in riferimento alla protezione di cui al medesimo art. 14, lett. c alla luce del principio per cui, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312/2019).

La Corte territoriale ha fondato la propria valutazione soltanto attraverso un riferimento affatto generico a fonti non altrimenti datate, altresì assumendo, erroneamente, che il richiedente fosse gravato della prova in ordine alla situazione fattuale del paese di provenienza.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver la Corte di appello erroneamente escluso il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis, per aver la Corte di appello erroneamente escluso il riconoscimento della protezione umanitaria, limitandosi ad una superficiale valutazione della situazione individuale di esso ricorrente e di quella oggettiva del Paese di origine, senza approfondimenti istruttori.

4. – Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, concernenti la situazione di vulnerabilità di esso richiedente e quella oggettiva del Paese di origine.

5. – I motivi dal secondo al quarto sono assorbiti dall’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo, dovendosi rammentare, comunque, che in tema di protezione umanitaria rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021 (pp. 10/11).

6. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso nei termini anzidetti e dichiarati assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà applicare, nella delibazione del gravame, il principio innanzi enunciato, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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