Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16894 del 11/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 11/08/2020), n.16894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16352-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.F., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI (ex art. 135);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2189/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LECCE, depositata il 05/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Puglia n. 2189/24/14 del 14.10.2014 che ha accolto l’appello di G.F. avverso la sentenza della CTP di Lecce che aveva confermato l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2001 a carico del contribuente. Il contribuente, che pure aveva proposto controricorso, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, ha presentato domanda di definizione della controversia.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La Direzione Provinciale di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato con prot. (OMISSIS) che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ed ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. L’Agenzia ha, pertanto, chiesto che si dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
L’adesione del contribuente resistente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018, che questo collegio condivide e fa propria; infatti il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020