Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16894 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21376/2012 proposto da:

IMPRESA EDILE M.G. p.iva (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MELUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO

PASQUALETTO;

– ricorrenti –

contro

R.R. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FUCILIERI DI P. DE’ CALBOLI n. 1, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO MORO, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

BECCARELLO;

C.L. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVAN BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato SILVANA

MELIAMBRO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA PANIZZON;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1959/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ANDREA MELUCCO, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELA BECCARELLO, difensore del controricorrente

Sig. R.R., che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 609/2005, pronunciando nel giudizio promosso da R.R. nei confronti di C.L. e dell’Impresa Edile M.G., quali – rispettivamente – direttore ed impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di appartamento dell’attore, accoglieva la domanda attorea di risarcimento nei confronti del M., condannando quest’ultimo (che aveva richiesto anche una differenza prezzo non versata dall’appaltante) al pagamento di Euro 40.158,66, oltre interessi dalla domanda e comprensivi di tutti danni (ivi inclusi quelli arrecati alla proprietà del vicino P.), rigettava la domanda svolta nei confronti del C. e disponeva la refusione delle spese da parte del M. stesso in favore dell’attore, con compensazione di quelle relative al rapporto processuale fra quest’ultimo ed il C.. Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza, di cui chiedeva la riforma, l’Impresa M.G. interponeva appello resistito dal R., che chiamava in causa il C., il quale ultimo – a sua volta – si opponeva al proposto gravame.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1959/2011, rigettava l’appello con conferma della decisione gravata e condannava l’appellante M. alla refusione delle spese del giudizio in favore sia dell’appellato che del chiamato in causa C., ritenendo che la chiamata in causa svolta dall’appellato era dipendente dal proposto gravame.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre L’Impresa M. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia il R. che il C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 111 Cost. e carenza motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è incentrato, nella sostanza, sul fatto che la sentenza della Corte territoriale avrebbe fatto “acritica accettazione” del contenuto della sentenza di primo grado con conseguente inammissibile contrazione del diritto di difesa.

In particolare, poi, parte ricorrente si duole del ricorso, fatto dalla sentenza in questo giudizio dalla decisione di primo grado, a precedente sentenza (la n. 2063/2001) di quello stesso Tribunale quanto “ai danni verificatisi nell’appartamento sottostante di proprietà P.”.

Tale ultima sentenza del 2001 veniva pronunciata in altro giudizio intercorso fra i soli R. e P..

Il profilo sollevato col motivo in esame attiene alla nota questione della utilizzabilità di sentenza inter alios intervenuta.

Trattasi di un aspetto rientrante nell’ambito delle prove atipiche.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare – in assenza di un divieto e secondo il prudente apprezzamento del Giudice di merito – l’utilizzabilità al fine del formarsi del proprio convincimento, da parte dello stesso, di quanto documentatamente risultante da altro giudizio e, quindi, da sentenza resa inter alios.

Deve, i questa sede richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione” e tanto finache in fattispecie del tutto particolari e diverse da quella in esame “senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di altro procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova” (Cass. civ., Sent. 20 gennaio 2015, n. 840 e, prima conformemente, Cass. n.ri 11555/2013 e 540/2010).

Peraltro parte ricorrente non risulta aver addotto nel primo grado del giudizio di merito alcunchè con riferimento alla utilizzazione, come detto, fatta col ricorso alla predetta sentenza nella valutazione dello specifico danno.

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. e la carenza motivazionale in ordine alla riconducibilità a responsabilità dell’Impresa del danno lamentato dal R..

Il motivo, per un verso, attiene – in sostanza – ad una mera contestazione della valutazione congruamente svolta, in fatto, dai giudici del merito.

Per di più col motivo vengono poste delle questioni meritali non ricollegabili nè riconducibili a specifici motivi di appello indicati come già avolti nel corso del giudizio.

Per altro verso col motivo si contesta, sotto il differente profilo della violazione di norma di legge, la “riconducibilità a responsabilità dell’impresa” del danno lamentato dal R.: la doglianza, tuttavia, è del tutto infondata in quanto spettava proprio all’anzidetta impresa appaltante la prova della perfetta esecuzione dell’opera.

Il motivo deve, quindi, nel suo complesso rigettarsi.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., sia n. 3 che n. 5, di violazione dell’art. 91 c.p.c. e carenza motivazionale in ordine alla regolamentazione delle spese.

Più particolarmente si contesta la condanna alla refusione delle spese, da parte dell’Impresa appellante, anche nei confronti del C. chiamato in causa dall’appellato.

La questione posta col motivo è, quindi, quella relativa alla fatto se la chiamata in causa di terzo sia o meno dovuta al proposto appello.

Nella fattispecie vi era la necessità della chiamata del C. in quanto la stessa era sorta dalla natura stessa dell’appello proposto dall’appaltatore e delle conclusioni dello stesso che finivano con l’inerire il complessivo aspetto della responsabilità per i danni in ordine ai quelli si contro verteva.

Giova all’uopo rammentare che l’impresa M. appellava chiedendo anche la rinnovazione della CTU di primo grado e, per il contenuto dell’appello, era chiaro che si intendeva ridiscutere totalmente dell’assetto della responsabilità data da prima decisione (tanto è vero che veniva proposto appello incidentale condizionato “nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello principale….con responsabilità anche solidale dell’arch. C.L.”).

Non vi è stato, dunque, alcun errore da parte della gravata decisione, la quale – correttamente richiamandosi a Cass. 27 settembre 2009, n. 20948 – non poteva che condannare l’appellante principale alla refusione delle spese anche nei confronti del chiamato “posto che la chiamata era conseguenza dell’appello (principale)”.

Il motivo va, perciò, respinto.

4.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di ognuna delle due parti contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate – per ciascuna di esse stesse – in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA