Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16894 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16894 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Lucio Lombardi e
il Ministero dell’interno-Ufficio territoriale del Governo di Foggia.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Giudice di pace di Foggia, con sentenza

n.

1082/2011, ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale della

stesa città, a giudicare

sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta da
Lucio Lombardi avverso l’ordinanza con cui il Prefetto

Data pubblicazione: 05/07/2013

di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di
euro 57.054,97, per la reiterata violazione dell’art. 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari), consistita

s.r.l. Fresco Distribuzioni, numerosi assegni bancari in
difetto di provvista.
Il Giudice di pace ha rilevato che la sanziona opposta,
per la sommatoria delle sanzioni, superava l’importo di
euro 15.493, di cui all’art.

22-bis della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 31
ottobre 2012, ha sollevato conflitto, richiedendo
d’ufficio il regolamento di competenza.
Ad avviso del relatore, l’istanza di regolamento è fondata.
Va fatta applicazione del principio secondo cui, in tema
di sanzioni amministrative, l’art. 22-bis della legge n.
689 del 1981 attribuisce al giudice di pace la competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493, dovendosi aver riguardo, al fine di determinare tale parametro, al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionato-

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nell’avere emesso, quale legale rappresentante della

rio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e
che, per effetto della sommatoria dei relativi importi,
venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace (Cass., Sez. n, 12 marzo

Con ordinanza della II Sezione 24 giugno 2011, n. 14000,
questa Corte ha già dichiarato la competenza del giudice
di pace in fattispecie analoga (opposizione a sanzione
amministrativa ingiungente il pagamento della somma di
euro 31.116,26 in relazione all’emissione di numerosi
assegni senza provvista e senza autorizzazione del trattario), rilevandosi che l’art. 2 della

legge n. 386 del

1990 non prevede l’applicazione di una sanzione proporzionale senza limite massimo, ma una sanzione pecuniaria
inferiore nel massimo, a livello edittale, a quella di
euro 15.493.
Si propone, pertanto, che sia dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Foggia a conoscere
dell’opposizione».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Foggia;

2012, n. 3878).

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

di Foggia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 maggio 2013.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace

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