Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16894 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 02/08/2011), n.16894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in Roma, via V.

Brunacci n. 57, presso lo studio dell’Avv. Barchiesi Daniela, che lo

rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Bernardo Montesano

Cancellara e Paola Lipari per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

B.D., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4375/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 7342/06 r.g., depositata in data 8.05.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Montesano Cancellara;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma B.D. chiedeva che venisse dichiarata la nullità del termine apposto a quattro contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposti in suo favore per i periodi 1.7-30.9.97 e 30.7- 30.9.98, con la causale “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, e per i periodi 25.11.98-31.1.99 e 14.2-13.3.99 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Tutti i contratti erano stipulati ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, per il terzo e quarto tenendo anche conto dell’integrazione apportata dall’accordo sindacale 25.9.97.

2.- Accolta la domanda e dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1.7.97, proponeva appello Poste Italiane s.p.a. La Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 8.5.09, in parziale accoglimento dell’impugnazione, riteneva legittima l’apposizione del termine solo per i contratti aventi come causale la necessità di sostituire il personale in ferie, fissando di conseguenza la decorrenza del rapporto di lavoro subordinato dal 25.11.98.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva B. con controricorso e ricorso incidentale.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- I motivi proposti dalla soc. Poste con il ricorso principale, riferiti a quella parte della sentenza che dichiara illegittimo il termine apposto all’assunzione motivata dalla necessità di far fronte ad “esigenze eccezionali”, possono essere così riassunti:

5.1.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè degli accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva della sussistenza delle condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale indicato;

5.2.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di merito non esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine.

6.- Con il ricorso incidentale B. impugna la sentenza per la parte in cui ritiene legittima l’apposizione del termine per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, deducendo:

6.1.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e della L. n. 230 del 1962, art. 1, sostenendo che l’apposizione del termine per tale causale impone l’indicazione nel contratto del nominativo del dipendente sostituito e che, in ogni caso, la norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 1994 non sarebbe applicabile essendo l’efficacia di tale fonte collettiva venuta meno il 31.12.97;

6.2.- erronea compensazione delle spese di giudizio del giudizio di appello, le quali, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico di Poste Italiane, in ragione della sua, pur parziale, soccombenza.

7.- I due motivi del ricorso principale, da trattare in unico contesto, sono infondati, in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

8.- La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conscguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

9.- Essendo nella specie il primo dei contratti stipulati per “esigenze eccezionali ecc. …” relativo al periodo 25.11.98-31.1.99, il giudice di merito correttamente ha ritenuto nullo il termine ivi apposto, facendo decorrere il contratto a tempo indeterminato dal 25.11.98.

10.- Quanto al ricorso incidentale, è inammissibile il primo motivo di ricorso (n. 6.1) perchè mancante del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c.. Essendo la sentenza impugnata depositata in data 8,5.09, la norma in questione è ancora applicabile al presente giudizio, in quanto abrogata dall’art. 47 della 1. 18.6.09 n. 69 con riferimento alle sentenze impugnate per cassazione pubblicate dopo il 4.7.09.

11.- E’, invece, infondato il secondo motivo (n. 6.2) in quanto generico e inidoneo a colpire la motivazione adottata per la compensazione dalla Corte d’appello, che, al fine dell’attribuzione dell’onere relativo, ha ritenuto di tenere in considerazione le difficoltà interpretative della materia e l’esistenza di notevoli contrasti giurisprudenziali tra i giudici di merito circa l’interpretazione della volontà negoziale delle parti collettive.

12.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.

Le spese di giudizio di legittimità debbono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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