Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16893 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato FRATTINI
GIAN MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNONE MICHELE
giusta delega a margine” del ricorso;
– ricorrente –
e contro
S.D.;
– intimato –
e contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dell’Amministratore
Delegato Rag. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
RENATA MARIELLA in MILANO il 18/03/2008, Rep. n. 21091, resistente
con procura;
– resistente –
avverso la sentenza n. 95972005 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,
SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 23/09/2005, depositata il
28/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato OTTAVI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.M. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 15.11.2003 con cui veniva rigettata la domanda dalla stessa proposta, avente ad oggetto i danni dalla stessa subiti a seguito di un incidente avvenuto in (OMISSIS) allorche’ la T., nel cadere scendendo da un autobus, di proprieta’ di S.D. e assicurato con la compagnia Vittoria Assicurazioni s.p.a. aveva riportato fratture e lesioni.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza in esame n. 959/2005, rigettava il gravame affermando che “se deve constatarsi come la T. abbia dimostrato il fatto storico della verificazione del sinistro, per altro verso e’ indubbio che ella non abbia dato prova di fattori causali efficienti ascrivibili alla sfera di azione o d controllo del conducente, e posti in rapporto di adeguatezza eziologica con la caduta”.
Ricorre per cassazione la T. con un unico motivo; non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati (al di fuori della presenza del difensore della Vittoria Assicurazioni all’odierna udienza).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce “errata e falsa applicazione dell’art. 1681 c.c.”; si afferma che detta norma attribuisce una presunzione di colpa al vettore e tale presunzione opera in presenza del nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attivita’ del vettore nell’esecuzione del trasporto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Come evidenziato nell’impugnata decisione, la T. non ha fornito alcuna prova in ordine al nesso eziologico tra la condotta del conducente dell’autobus (dovendosi comunque includere nella nozione di viaggio anche le soste effettuate dal veicolo per consentire la discesa o la salita dei passeggeri – in tal senso Cass. n. 2496/2004) e le lesioni riportate e cio’ determina la non operativita’ di detta presunzione ex art. 1681 c.c..
Deve ribadirsi in proposito che, nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioe’ il sinistro e’ posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attivita’ di trasporto), ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilita’ a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (sul punto, Cass. n. 11194/2003).
In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010