Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16893 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 11/08/2020), n.16893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18087-2014 proposto da:

F.F., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA

V. ASMARA 37, presso lo studio dell’avvocato SILVIA TAIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO MINUCCI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

T.G. e F.F. articolano due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1338/49/14 della Commissione Regionale della Campania del 07.02.2014 che, in riforma della sentenza della CTP di Napoli, ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo del giudizio, avendo ritenuto affatto rituale la notifica dell’atto impositivo a mani del portiere dello stabile ove risiedono gli appellanti e, conseguentemente, proposto oltre i termini di legge il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento.

L’Agenzia si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del giudicato interno, non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione la pronuncia del primo giudice che, ravvisando la irritualità della notifica dell’atto impositivo, ha ritenuto tempestivo il ricorso dei contribuenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata che ha ritenuto legittima la notifica del provvedimento a mezzo del servizio postale.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, in esso assorbito il secondo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui nel processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia rappresentata dal citato D.Lgs., art. 56, e art. 346 codice di rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (cass. n. 1545/07; 7702/13). Di conseguenza, nel rispetto del suddetto principio, la parte, totalmente vittoriosa nel merito, rimasta soccombente su una determinata questione (nelle specie, omessa notifica della cartella di pagamento), onde evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione incidentale sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, poichè la dizione “non accolte” ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato (cass. n. 23228/13).

Nel caso esame, essendosi la CTP pronunciata espressamente sull’ammissibilità del ricorso, rigettandolo nel merito, una nuova pronuncia sull’ammissibilità poteva essere introdotta soltanto da uno specifico motivo di impugnazione sul punto, ad opera dell’Agenzia, totalmente vittoriosa sul resto.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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