Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16893 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.I. (C.F.: (OMISSIS)) e P.M. (C.F.: (OMISSIS)),

eredi di P.G.;

R.S. (C.F.: (OMISSIS));

R.G. (C.F.: (OMISSIS));

M.I. (C.F.: (OMISSIS)), R.R. (C.F.: (OMISSIS)),

R.M.G. (C.F.: (OMISSIS)) e R.I. (C.F.: (OMISSIS)),

eredi di R.O.;

– P.T. (C.F.: (OMISSIS));

– B.E. (C.F.: (OMISSIS))

– G.F. (C.F.: (OMISSIS))

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dagli avvocati Cirilli Fabio (C.F.: CRL FBA 5815 E472R) e Donataccio

Angela Carmela (C.F.: DNT NLC 56L B357W);

– ricorrenti –

nei confronti di:

AGRICOLA PONTINA S.r.l. in liquidazione (C.F.: non dichiarato), in

persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore,

M.E. rappresentata e difesa, giusta procura a margine del

controricorso, dall’avvocato Torresi Tullia (C.F.: TRR TLL 75H41

H501G);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 1528/2012, depositata in data 21 marzo 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

giugno 2016 dal Consigliere Dr. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Angela Donataccio, per i ricorrenti;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agricola Pontina S.r.l. agì in giudizio nei confronti degli associati al Circolo Enal “(OMISSIS)” ( R.A., G.F., R.O., P.G., R.S., R.G., P.T. ed B.E.) con i quali (in data (OMISSIS)) aveva stipulato un contratto di locazione in relazione ad un compendio immobiliare di sua proprietà, per ottenere il risarcimento dei danni da questo subiti in conseguenza di un incendio (avvenuto il (OMISSIS)).

Il convenuto G., assumendo che nell’originario contratto di locazione fossero subentrati dapprima la società “La Campagnola Dancing di G.F. S.a.s.” e poi B.G., chiamò in giudizio quest’ultimo.

La domanda della società attrice nei confronti degli originari convenuti fu accolta dal Tribunale di Latina, che condannò peraltro il B. a tenere indenne il G. dagli effetti della condanna. La Corte di Appello di Roma ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado (provvedendo solo alla modifica del dispositivo, in cui per mero errore materiale era stata omessa l’indicazione di R.O., e per questo dei suoi eredi).

Ricorrono gli eredi di P.G. ( P.I. e P.M.) e di R.O. ( R.I., R.M.G., e R.R., nonchè M.I.), R.S., R.G., P.T., B.E. e G.F., sulla base di due motivi.

Resiste la Agricola Pontina S.r.l. in liquidazione, con controricorso illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per la mancata espressa indicazione dei profili previsti dall’art. 360 c.p.c., cui si riferiscono i due motivi di ricorso. L’eccezione è infondata, dal momento che dalla formulazione dei titoli e comunque dal contenuto delle censure emerge chiaramente una denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 1957 c.c.”.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui li considera conduttori in proprio e non meri garanti, ai sensi dell’art. 38 c.c., delle obbligazioni dell’ente conduttore, e nella parte in cui ritiene rispettato il disposto dell’art. 1957 c.c. in virtù di una mera istanza stragiudiziale.

Il motivo è infondato.

La corte di appello in fatto ha accertato, interpretando il contratto di locazione, che questo era stato stipulato, oltre che dal Circolo ENAL, associazione non riconosciuta, per mezzo dei suoi associati, anche in proprio, quali conduttori, dagli associati stessi.

Ha pertanto ritenuto questi ultimi non solo garanti delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta conduttrice, ai sensi dell’art. 38 c.c., ma anche obbligati in proprio, quali conduttori in prima persona.

Ha quindi rigettato il gravame da essi proposto con riguardo all’estinzione della garanzia, sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo ha infatti ritenuto che esistesse anche una obbligazione diretta degli associati stipulanti, quali conduttori in proprio, oltre a quella di garanzia ai sensi dell’art. 38 c.c.; in secondo luogo ha ritenuto che l’obbligazione di garanzia non si era estinta ai sensi dell’art. 1957 c.c., per essere stato tempestivamente richiesto il risarcimento del danno all’associazione.

Appare evidente che ciascuna delle due argomentazioni in questione è da sola sufficiente a fondare la decisione.

Orbene, l’accertamento di fatto relativo all’interpretazione del contratto non è sindacabile nella presente sede, in quanto sostenuto da adeguata motivazione, e comunque la suddetta motivazione non è stata censurata dai ricorrenti in relazione alla sua eventuale insufficienza o contraddittorietà, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Questi si sono infatti limitati a denunziare una asserita violazione dell’art. 38 c.c..

Ma la censura, così formulata, non coglie nel segno, almeno con riguardo alla prima delle due indicate rationes decidendi a base della decisione impugnata.

Ed infatti, sulla base dell’accertamento di fatto indicato, resta escluso ogni rilievo dell’art. 1957 c.c., in relazione all’obbligazione diretta dei ricorrenti quali conduttori.

Poichè, come premesso, la ratio decidendi che fa leva sull’esistenza di una diretta obbligazione degli associati oltre che di quella di garanzia ai sensi dell’art. 38 c.c., è da sola sufficiente a fondare la decisione, ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso in esame.

3. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 67 e 71 in relazione all’art. 38 c.c.”.

I ricorrenti deducono che il contratto di locazione era scaduto in data 31 dicembre 1982, a seguito della proroga di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 67 e 71, e quindi dopo tale data si era estinta ogni obbligazione dell’ente non riconosciuto originario conduttore, con conseguente venir meno della loro posizione di garanti.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui con esso sembra intendersi sostenere che il contratto di locazione con il Circolo Enal fosse cessato e fosse subentrata nello stesso la società La Campagnola Dancing S.a.s., dal momento che l’opponibilità alla società locatrice del mutamento dei soggetti conduttori è stata negata dal giudice di primo grado, per mancanza delle necessarie comunicazioni al locatore, e la decisione non risulta censurata in sede di gravame sotto questo aspetto.

E’ poi infondato nella parte in cui con esso si sostiene che l’obbligazione di garanzia degli associati stipulanti si sarebbe estinta con la scadenza del contratto di locazione del 1977, e ciò evidentemente – per le medesime ragioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso: avendo la corte di merito ritenuto che gli associati ricorrenti, oltre ad avere stipulato la locazione quali rappresentanti dell’associazione non riconosciuta di cui facevano parte (così assumendo la posizione di garanti della obbligazioni di questa ai sensi dell’art. 38 c.c.), avessero stipulato anche in proprio, assumendo la posizione di conduttori in prima persona, risulta irrilevante ogni questione relativa all’eventuale estinzione dell’obbligazione di garanzia.

4. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, anche in considerazione dell’andamento della vicenda sostanziale, della particolarità delle questioni trattate e dei motivi della decisione.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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