Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16892 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E. (OMISSIS), D.P.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell’avvocato VIGGIANO GIOVANNI

MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato CONTE ROBERTO giusta

delega a orno margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. S.V., elettivamente

domiciliata in ROMA,. VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo stadio

dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SIRTI S.P.A., A.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 770/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 01/02/2005, depositata il 21/03/2005

R.G.N. 3884/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20/21.9.96, L.E. e D.P. V. convenivano davanti al Tribunale di Milano La Meie Assicurazioni, la Sirti s.p.a. e A.G., premettendo: che L.E., il (OMISSIS), stava percorrendo, alla guida della sua bicicletta il ponte di via (OMISSIS), quando era stato tamponato da un autocarro Iveco, condotto dal convenuto A. e di proprieta’ della Sirti s.p.a. (assicurata, per la r.c.a. con la Meie); che, a seguito del tamponamento, il ciclista era stato sbalzato di sella e che il conducente dell’autocarro aveva continuato la marcia, schiacciando la gamba destra e l’addome del L.; che quest’ultimo aveva subito lesioni gravissime delle quali erano residuati anche postumi permanenti tra i quali la perdita della capacita’ sessuale; che la moglie del L., D.P.V., aveva subito danni psichici, morali e materiali; quanto sopra premesso, gli attori chiedevano che i convenuti fossero dichiarati responsabili del sinistro e condannati al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, psichici e morali, da liquidare in L. 2.890.514.000 a favore del L. ed in L. 502.000.000 a favore della D.P., oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo.

Si costituivano la Sirti s.p.a., A.G. e la Meie assicuratrice e l’adito Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 10.12.2001, cosi’ provvedeva: condanna i convenuti, in solido, a pagare agli attori, in solido, la somma di L. 740.709.465, da essa, a detrarre l’importo di L. 100.000.000, gia’ assegnato con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., oltre agli interessi legali sullo stesso, dal 7.11.96 alla decisione e la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, limitatamente alla differenza tra il tasso legale ed il tasso di variazione percentuale nel periodo considerato, nonche’, l’ulteriore importo di L. 500.000.000, oltre interessi compensativi, anch’esso gia’ assegnato con detta ordinanza.

Proponevano appello L.E. e D.P.V. in via principale nonche’, con autonomi gravami incidentali, la Mele Aurora, Sirti s.p.a. e A.G.; la Corte d’Appello di Milano con la decisione in esame depositata in data 21.3.2005, in parziale riforma di quante statuito in primo grado, cosi’ provvedeva: “dichiara che il sinistro per cui e’ causa si e’ verificato per pari concorso di colpa presunta di L.E. e di A.G.; riduce ad Euro 172.232,68 la somma complessiva liquidata dal primo giudice, a favore degli odierni appellanti principali, oltre gli interessi come liquidati nell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c. e nella sentenza appellata e detratta la somma di L. 100.000.000, versata dalla Meie, prima della predetta ordinanza, con gli accessori specificati nella sentenza stessa; condanna in solido gli appellanti incidentali a pagare le ulteriori somme (rispetto di quella di cui al punto che precede) di Euro 188.025,17 a L.E. e di Euro 99.117,16 a D.P.V. oltre, a favore di entrambi, gli interessi legali dalla data odierna al saldo; dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di meta’ e condanna in solido gli appellanti incidentali a rimborsare agli appellanti principali la restante meta’ liquidata.

Ricorrono per cassazione il L. e la D.P. con due motivi; resiste con controricorso la Aurora Assicurazioni s.p.a.

(gia’ Meie Aurora), mentre non ha svolto attivita’ difensiva la Sirti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro in questione e alla deposizione del teste V..

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2697, 2043 c.c. e dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure.

Con esse infatti si tende, nella presente sede di legittimita’, ad un non consentito riesame di circostanze di fatto, riguardanti in particolare la “ricostruzione” del sinistro per cui e’ causa e delle risultanze probatorie, tra cui quella testimoniale.

Tra l’altro, la Corte territoriale ha in proposito ampiamente e logicamente motivato, affermando specificamente che “la Corte ritiene che non si puo’ ritenere provato che il sinistro si e’ verificato per colpa esclusiva dell’ A.. Infatti, dalla relazione della Polizia Municipale di Cernusco sul Naviglio, non emergono elementi, che consentano la ricostruzione della dinamica del sinistro e tali elementi non risultano neppure dalla deposizione del teste V.”.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase (tra i ricorrenti e l’Aurora), mentre non deve provvedersi nei confronti della Sirti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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