Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16892 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35054/2018 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO SQUICQUERO;

– ricorrente –

contro

C.M.G. e V.A.M., in qualità di erede

di C.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo

Spallina e Salvatore Bonaccorso, elettivamente domiciliate in Roma,

presso lo studio dell’avv.to Lorenzo Spallina

(lorenzospallina.ordineavvocatiroma.org);

– controricorrente –

PASTICCERIA DEL GOLFO DI D.C. & C. SAS. e

F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1451/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L.C., in proprio e quale legale rappresentante della Alimentari Sud Soc. Coop. a r.l., ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la pronuncia della stessa Corte con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, la società era stata condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore dei F.lli C. s.a.s., conseguenti alla risoluzione del contratto di affitto di azienda a suo tempo stipulato.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede:

a. la F.lli C. & C. s.a.s (da ora F.lli C.) e la Alimentari Area Sud Soc. Coop. a r.l. (da ora Alimentari) avevano stipulato un contratto d’affitto di azienda, avente per oggetto l’esercizio commerciale per la vendita di alimentari con annessa cucina per produzione di cibi e pasti, a seguito del quale il medesimo esercizio commerciale era stato subaffittato ad una società (“Bar del Golfo srl”) per la gestione di un bar, e ad una ditta individuale ( F.V.), per l’esercizio di una trattoria pizzeria;

b. la Alimentari era stata evocata in giudizio dalla società subaffittuaria, in quanto non era riuscita ad ottenere la voltura dell’autorizzazione amministrativa per mancanza del certificato di agibilità, necessario per l’avvio dell’attività commerciale; e, nell’ambito di quel giudizio, aveva chiamato in causa la F.lli C. chiedendo la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, visto che il bene locato non era idoneo per l’uso pattuito;

c. la F.lli C., nel costituirsi, aveva lamentato alcune inadempienze della parte attrice chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto;

d. Il Tribunale di Palermo dichiarò risolto il contratto fra F.lli C. ed Alimentari per prevalente inadempimento di quest’ultima che venne condannata al rilascio dell’azienda, oltre che alla restituzione in favore della Bar del Golfo srl, dei canoni di affitto ricevuti in relazione al contratto di subaffitto, anch’esso dichiarato risolto proprio in ragione del fatto che i locali ceduti erano privi del certificato di agibilità; la sentenza venne confermata dalla Corte d’Appello ed il successivo ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile;

e. la domanda di revocazione proposta dinanzi alla medesima Corte territoriale, definita con la sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità, si fondava sulla falsità, accertata (in thesi) in sede penale, del contenuto della perizia asseverata che aveva costituito il presupposto per il successivo rilascio delle autorizzazioni per le modifiche strutturali apportate, poi ritenuto inidoneo per ottenere il certificato di agibilità dell’immobile (necessario per la voltura delle licenze commerciali), e decisivo, in thesi, per l’esito sfavorevole alla Alimentari della controversia sopra descritta.

2. Hanno resistito le parti intimate V.A.M. e C.M.G., in qualità di eredi di C.L. e già socie della F.lli C. s.a.s., con controricorso illustrato anche da memoria.

3. La controversia è stata decisa in adunanza camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il prima motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (ritenendosi un evidente lapsus calami il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 395 c.p.c., in ordine dichiarazione di inammissibilità della domanda di revocazione: lamenta l’erronea interpretazione della Corte della norma richiamata, per mancanza di riferimento all’ipotesi specifica dedotta assumendo che, dal decreto di archiviazione conseguente alla querela proposta contro ignoti per truffa, falso, omissioni ed abuso di ufficio, poteva, comunque, desumersi che ci fosse stata, in sede penale, una valutazione della falsità dell’operato del perito dalla quale era derivato l’esito, a lui sfavorevole, della controversa risarcitoria.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 2, in ordine alla pretesa insussistenza della dedotta falsità: il ricorrente deduce che essa doveva essere ricondotta alla perizia svolta che aveva falsamente attestato l’altezza dei soppalchi collocati a quota inferiore a quella dichiarata ed asseverata, con ciò precludendo il rilascio del certificato di agibilità.

2.1. Il primo motivo mostra, preliminarmente, profili di inammissibilità.

2.2. La censura, infatti, è stata articolata omettendo di riprodurre, sia direttamente, sia indirettamente il contenuto dell’atto di citazione per revocazione che avrebbe, in thesi, rispettato il requisito di ammissibilità ritenuto, invece, violato dalla Corte territoriale; nè il ricorrente ha provveduto, a mente del paradigma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, a “localizzare” l’atto indicando la sede processuale in cui potesse essere rinvenuto dal Collegio (in particolare, se fosse presente in quello che si definisce, in chiusura del ricorso, “fascicoletto contenente fotocopia dei documenti cui si è fatto riferimento nel presente ricorso” (cfr. pag. 14 del ricorso sub 5) non indicando neanche di voler fare riferimento alla presenza della domanda di revocazione nel fascicolo d’ufficio.

2.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di impriocedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità dalle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale i casi siamo contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi” (cfr. Cass. S.U. 22726/2011; Cass. 21554/2017; Cass. 11599/2019).

3. Tanto premesso si osserva che il motivo è comunque, infondato in quanto il dovere del ricorrente di indicare quale ipotesi di revocazione intenda denunciare con riferimento all’art. 398 c.p.c. – sulla cui violazione si è fondata la prima statuizione della Corte territoriale – è prescritto letteralmente dall’art. 398 c.p.c. “a pena di inammissibilità; la Corte territoriale, in assenza della specificazione postulata, “ha correttamente applicato la norma evocata dovendosi precisare, al riguardo, che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente – secondo cui “il giudice della revocazione può, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 112 c.p.c., in sede di interpretazione della domanda riportare l’inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell’art. 395 c.p.c., in diffornmità dell’indicazione datane dal richiedente, purchè non si tratti di fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall’istante” (Cass. 3440/2006, Cass. 11865/2012) riafferma il principio generale che affida al giudice il potere di qualificazione della domanda, il quale tuttavia postula come premesso, che l’attore abbia provveduto ad allegare a quale ipotesi della norma intenda riferirla.

4. A ciò si aggiunge che la decisione dei giudici d’appello si fonda su una seconda ratio decidendi coerente con la giurisprudenza di questa Corte: anche rispetto ad essa, la censura proposta risulta infondata.

4.1. Questo Collegio, condivide, infatti, il principio secondo il quale la falsità della prova deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, laddove, nel caso in esame, essa è stata affermata nella incidentale statuizione contenuta nel decreto di archiviazione per prescrizione pronunciato in sede penale dal GIP sul

Procedimento proposto per querela per falso.

4.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che:

a. “il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 c.p.p., per la sua censura di atto giudiziale non definitivo, non integra accertamento della falsità di una prova che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 27, (cfr. Cass. 156/2015);

b. “l’art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell’istanza di revocatoria, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza” (cfr. Cass. 28653/2017; 1590/2020);

4.3. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sopra richiamati, ragione per cui la censura è priva di giudicato fondamento.

5. Il secondo motivo rimane logicamente assorbito dalle argomentazioni articolate sulla prima censura.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla spesa del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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