Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16892 del 11/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 11/08/2020), n.16892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1016-2018 proposto da:
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che
la rappresenta e difende unitamente avvocati ALESSIA VIGNOLI,
RAFFAELLO LUPI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 477/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
PESCARA, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MALSANO.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 477/7/17 pubblicata il 24 maggio 2017 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 337/1/15 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Continental Automotive GMBH avverso il diniego di rimborso delle ritenute sugli interessi corrisposti dalla Continental Automotive Italy s.p.a., soggetto residente in Italia a soggetto residente in altro Stato dell’Unione. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso impugnato in quanto la Continental Automotive GMBH non aveva consentito all’amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei presupposti del richiesto rimborso non rispondendo al questionario all’uopo indirizzato alla sede legale dell’appellata, e non essendo sufficiente l’autodichiarazione presentata con l’istanza di rimborso.
La Continental Automotive GMBH ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Considerato che con l’unico motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater; documentazione probatoria degli elementi costitutivi della fattispecie esentativa; si deduce il carattere fortuito ed incolpevole del mancato riscontro al questionario e l’irrilevanza delle informazioni ivi richieste; si lamenta inoltre la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 143 del 2005, art. 2, e si deduce che gli elementi informativi eventualmente richiesti potevano comunque essere integrativi ed ulteriori rispetto a quelli che già corredavano l’istanza di rimborso.
Il ricorso è fondato. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater, comma 6, nel disciplinare il presupposto per il rimborso della ritenuta sugli interessi, non prevede espressamente la risposta ad un questionario, ma anche dichiarazioni rilasciate dal beneficiario in ordine alla sussistenza di determinati requisiti. La Commissione Tributaria Regionale si è limitata a considerare la mancata risposta ad un questionario inviato dall’amministrazione finanziaria, ma tale elemento non è sufficiente, proprio perchè non previsto espressamente dalla legge, mentre devono comunque essere considerati eventuali ulteriori elementi forniti dal medesimo beneficiario a sostegno della prova della sussistenza dei requisiti di legge per godere del beneficio in questione.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione che provvederà a considerare ed a valutare se la documentazione prodotta dall’attuale ricorrente sia conforme a quanto richiesto dal citato art. 24 quater comma 6; il medesimo giudice provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020