Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16892 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16892 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Marco Rosati e
l’Ufficio territoriale del Governo di Ravenna ed altri.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Marco Rosati ha proposto opposizione avverso quattro
verbali di contestazione della violazione dell’art. 142,
comma 8, del codice della strada (eccesso di velocità),
relativi ad altrettanti accertamenti avvenuti, tutti, in
data 22 gennaio 2011: il primo alle ore 19,27 nel Comune
di Parma (SCV0002039385); il secondo alle ore 19,50 nel

Data pubblicazione: 05/07/2013

Comune di Modena (SCV0002025599); il terzo alle ore
21,12 nel Comune di San Mauro Pascoli (SCV0002032357);
il quarto alle ore 20,52 nel Comune di Faenza
(SCV0002026588).

incompetenza a conoscere dell’opposizione dinanzi ad esso proposta, indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Faenza, attesa la
sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la
conseguenza attrazione alla competenza per territorio
del giudice dove era stata rilevata l’ultima violazione.
Il Giudice di pace di Faenza, dinanzi al quale la causa
è stata riassunta, dichiaratosi competente a conoscere
dell’opposizione al verbale relativo all’ultima violazione (SCV0002026588), ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere
incompetente in ordine all’infrazione commessa negli altri Comuni.
Va premesso che i quattro illeciti amministrativi contestati non sono legati dall’unicità dell’azione, non essendo ravvisabile nella condotta del trasgressore il requisito della contiguità spazio-temporale necessario ad
integrare il carattere predetto.
Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.

2

Il Giudice di pace di Cesena ha dichiarato la propria

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per
territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di
accertamento di infrazione di norme della circolazione
stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art.

vembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione
così come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass.,
Sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. I, 11
giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. II, 8 agosto 2007, n.
17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza
in favore del giudice di pace competente per
l’opposizione avverso il verbale concernente
l’accertamento dell’ultima violazione (Cass., Sez. VI-1,
17 gennaio 2011, n. 944; Cass., Sez. VI-2, 22 febbraio
2012, n. 2657).
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace
di Parma a conoscere dell’opposizione al verbale
SCV0002039385; del Giudice di pace di Modena a conoscere
dell’opposizione al verbale SCV0002025599; e del Giudice
di pace di Cesena a conoscere dell’opposizione al verbale SCV0002032357».

3

204-bis del codice della strada (Cass., Sez. II, 23 no-

Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giu-

verbale SCV0002039385,

del Giudice di pace di Modena a

conoscere dell’opposizione al verbale

SCV0002025599

e

del Giudice di pace di Cesena a conoscere
dell’opposizione al verbale

SCV0002032357;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace
di Parma a conoscere dell’opposizione al verbale
SCV0002039385, del Giudice di pace di Modena a conoscere

dell’opposizione al verbale SCV0002025599 e del Giudice
di pace di Cesena a conoscere dell’opposizione al verbaSCV0002032357.

le

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2

Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 10 maggio 2013.

dice di pace di Parma a conoscere dell’opposizione al

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