Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16891 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
LINGOTTO S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, Amministratore Delegato, Sig. C.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PIOZZO CESARE, PACCIANI CARLO giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
SIC SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.P.A. (OMISSIS), FALLIMENTO
EUROSPORTING S.R.L.;
– intimati –
e sul ricorso n. 8690/2006 proposto da:
SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI SIC S.P.A., in persona del Presidente e
legale rappresentante Dott. V.D.E.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato
CASTAGNI GIANCARLO, che la rappresenta e difende giusta delega in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
e contro
LINGOTTO S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1262/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 14/01/2005, depositata il 18/08/2005
R.G.N.1266/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;
udito l’Avvocato PIOZZO CESARE;
udito l’Avvocato CASTAGNI GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l’11 aprile 2000, la s.p.a. Lingotto esponeva:
di aver locato alla Eurosporting s.r.l. un immobile al canone annuo minimo di L. 262.000.000, oltre Iva, pagabile in quattro rate mensili; che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento del canone e delle spese relativi al quarto trimestre del 1999 e al primo trimestre del 2000, rimanendo debitrice della somma di L. 241.773.000; che aveva provveduto ad azionare la polizza fideiussoria, di cui era beneficiarla, stipulata dalla conduttrice con s.p.a. Sic, fino alla concorrenza della somma di L. 120.000.000.
La s.p.a. Lingotto chiedeva al Presidente del Tribunale di dichiarare la tenuta e condannare la Eurosporting, in solido con la Sic, al pagamento della somma di L. 241.773.000, con gli accessori.
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 18.4.2000, ingiungeva alla Eurosporting e alla Sic, per quest’ultima nei limiti del massimale, di pagare la somma richiesta.
Proponeva opposizione la Sic e il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, costituitasi la Lingotto s.p.a., con sentenza in data 4.4.2002, dichiarava la propria incompetenza per territorio.
A seguito dell’appello della Lingotto, costituitasi la Sic e disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della Eurosporting (e per essa della relativa curatela a seguito di fallimento), rimasta contumace, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza in esame depositata in data 18 agosto 2005, rigettava il gravame. Affermava, in particolare, la Corte territoriale non applicabile alla controversia in esame il rito del lavoro, in quanto “e’ la stessa appellante che azione la polizza fideiussoria nel ricorso per decreto ingiuntivo” ed inoltre che “il foro esclusivo e’ stato stabilito tra l’appellata e la Eurosporting ma tale pattuizione e’ anche opponibile all’appellante Lingotto. Invero, il contratto di fideiussione risulta prodotto dall’appellante stessa e in esso e’ prevista la firma del beneficiario, con la conseguenza che il contratto stesso deve essere considerato stipulato anche dalla Lingotto s.p.a.”.
Ricorrono per cassazione la Lingotto, in via principale, con due motivi e la Sic, in via incidentale, con un unico motivo sulle spese;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 641, 447 bis, 414, 415, con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 2, 3 e 5”; si fa presente in proposito che il rito della controversia riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo, riguardante un rapporto di locazione di un immobile urbano, e’ quello del lavoro, con conseguente ricorso da depositare in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e che nel caso di specie, essendo stato proposta l’opposizione in questione con citazione, la stessa e’ da considerarsi tardiva in quanto il decreto ingiuntivo e’ stato notificato in data 19.5.2000 e la causa e’ stata iscritta a ruolo in data 5.7.2000. Pertanto censurabile e’ la sentenza impugnata “nella parte in cui non ha dato rilievo al fatto che il credito azionato ed individuato nel decreto ingiuntivo e’ relativo a canoni e spese accessorie di locazione e, per conseguenza, che l’opposizione avrebbe dovuto seguire il rito locatizio. Nello specifico poi, non solo Lingotto aveva qualificato il credito azionato in via monitoria come locatizio, ma alla stessa Sic era ben nota la genesi e la derivazione locatizia della propria obbligazione di pagamento, tanto e’ vero che per espressa previsione pattizia, la polizza fideiussoria cauzionale rilasciata da essa Sic si configurava quale sostitutiva del depositato cauzionale della locazione cui la garanzia stessa accede”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. e dell’art. 33 c.p.c., con riferimento agli artt. 19, 28 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5”. Si fa presente in proposito che censurabile e’ la decisione impugnata laddove ritiene competente il Tribunale di Roma, quale foro esclusivo, e afferma che “il contratto di fideiussione risulta prodotto dall’appellante stessa e in esso e’ prevista la firma del beneficiario, con la conseguenza che il contratto stesso deve essere considerato stipulato anche dalla Lingotto s.p.a.. A cio’ si aggiunga che l’appellante medesima agisce in giudizio in forza proprio del contratto di fideiussione, il quale prevede il foro esclusivo”; si prospetta in contrario che “in effetti, ancorche’ la polizza in questione preveda la sottoscrizione (rectius: la doppia sottoscrizione agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.) del beneficiario, e’ un fatto che la Lingotto non ha sottoscritto tale documento che non puo’ neppure dirsi da essa “stipulato”.
Ricorso incidentale:
con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla disposta compensazione delle spese processuali.
Preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. deve osservarsi che entrambi non meritano accoglimento.
Quanto al ricorso principale si osserva: infondato e’ il primo motivo perche’ Lingotto ha agito nei confronti della S.i.c. non per questioni riguardanti direttamente il contratto di locazione, tra cui il pagamento dei relativi canoni, ma esclusivamente per ottenere, in virtu’ della polizza fideiussoria in questione, il pagamento dell’indennizzo nei limiti del massimale indicato (L. 120.000.000);
non meritevole di accoglimento e’ anche il secondo motivo in quanto a pag. 12 della sentenza la Corte di Torino ben evidenzia la sussistenza del Foro esclusivo, ai fini della competenza, in quanto “l’appellante medesima agisce in giudizio in forza proprio del contratto di fideiussione” (e la ricorrente in proposito solleva la questione di una diversa competenza sulla base di risultanze documentali non esaminabili nella presente sede).
Privo di pregio e’ anche l’unico motivo del ricorso incidentale sulle spese rientrando la disposta compensazione (in ordine al grado di appello) nel potere discrezionale del Giudice del merito.
In base alla reciproca soccombenza si dispone la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010