Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16891 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3447/2018 proposto da:

A.M., AN.MA., D.M., S.M.,

B.S. e C.N., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato EDOARDO CANNELLINI;

– ricorrenti –

contro

EMME 1 S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso l’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

FONDAZIONE ENPAM – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E

ODONTOIATRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

EMANUELE II n. 78, presso la SEDE DELLA FONDAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUIGI MANNUCCI, e VINCENZO SQUILLACI;

– controricorrente –

nonchè

BR.CL., CA.VI., D.F.A.,

F.A., F.T., SC.MA., in qualità di erede di

FR.TO., e SA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4690/2017 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata in data 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 15/11/2017, la Corte d’appello di Napoli, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto, tra gli altri, da A.M., An.Ma., D.M., S.M., B.S. e C.N., avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli – dopo aver dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti originarie (Emme 1 s.r.l. ed Enpam), circa le vicende del contratto preliminare di compravendita dell’edificio ubicato in (OMISSIS), promesso in vendita dall’ente previdenziale – aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti (intervenuti, in primo grado, nel giudizio originariamente instaurato tra la Emme 1 s.r.l. e l’Enpam) per l’accertamento della nullità di detto contratto preliminare, siccome asseritamente concluso in violazione della disciplina pubblicistica ritenuta nella specie applicabile, nonchè in violazione dei diritti di prelazione asseritamente spettanti agli interventori, nella relativa qualità di inquilini delle diverse unità immobiliari facenti parte dell’edificio (OMISSIS).

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di alcun diritto di prelazione legale degli inquilini sugli immobili facenti parte dell’edificio (OMISSIS) (tenuto conto della natura privatistica dell’Enpam sin dal 1994), nonchè nella parte in cui aveva escluso il rilievo di alcuna prelazione convenzionale in capo ai medesimi inquilini, attesa l’avvenuta cessione dell’edificio (OMISSIS) alle Emme 1 s.r.l. nella sua interezza, e pertanto l’avvenuta vendita “in blocco” dei singoli appartamenti, come tale idonea a escludere la riconoscibilità, in favore dei singoli inquilini, della prelazione per l’acquisto delle singole unità abitative.

3. Avverso la sentenza d’appello, A.M., An.Ma., D.M., S.M., B.S. e C.N., propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

4. L’Enpam e la Emme 1 s.r.l. in liquidazione resistono con controricorso.

5. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.

7. L’Enpam e la Emme 1 s.r.l. in liquidazione hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 308,101 e 183 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la Emme 1 s.r.l. e l’ENPAM, senza conferire alcun rilievo alla contraria volontà degli interventori.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007, Rv. 594893 – 01, e successive conformi).

4. Là dove la pronuncia della cessazione della materia del contendere abbia tratto motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), non potrà essere ascritto alcun rilievo alla volontà del terzo che, pur essendo formalmente parte del rapporto processuale (nella vicenda in esame, in ragione dello spiegato intervento autonomo), rimane in ogni caso estraneo al rapporto sostanziale in relazione al quale sia definitivamente venuto meno ogni interesse ad agire e a contraddire, non risultando conseguentemente titolare, detto terzo, di alcun interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate da quelle (diverse) parti che a detta definizione giudiziale hanno manifestato l’intenzione di abdicare.

5. Nel caso di specie, la pronunciata cessazione della materia del contendere è intervenuta, da un lato, sulla domanda proposta dalla Emme 1 s.r.l. per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre preteso in capo all’Enpam; dall’altro, sulla domanda proposta da quest’ultimo nei confronti della Emme 1 s.r.l. per l’accertamento dei pretesi inadempimenti contrattuali del primo: si tratta di domande in relazione alla cui definizione non può essere riconosciuto alcun interesse processualmente rilevante in capo ai terzi estranei (come gli odierni ricorrenti), trattandosi di vicende sostanziali che esauriscono la propria rilevanza giuridica esclusivamente all’interno della sfera dei protagonisti del rapporto obbligatorio, senza che la mancata assunzione di alcuna decisione sulle stesse possa esser valso a incidere in alcun modo sull’integrità della sfera giuridica dei terzi istanti.

6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente esteso il proprio giudizio all’accertamento del diritto di prelazione degli inquilini sull’acquisto degli immobili dagli stessi occupati, non avendo nessuna parte avanzato alcuna domanda in tal senso, trattandosi di circostanza ritenuta come già acquisita dagli stessi istanti.

7. Il motivo è infondato.

8. Osserva il Collegio come l’accertamento demandato ai giudici del merito in ordine alla (in)sussistenza di un diritto di prelazione degli inquilini sull’acquisto delle unità abitative dagli stessi occupate, rappresentasse un passaggio logico-giuridico indispensabile ai fini dell’esame delle domande proposte da detti interessati/interventori, avendo questi ultimi propriamente fondato il richiesto riconoscimento dell’invalidità del contratto preliminare di compravendita concluso tra la Emme 1 s.r.l. e l’Enpam (anche) sul presupposto della violazione delle ridette prelazioni.

9. Da ciò deriva che l’accertamento (negativo) di dette prelazioni di acquisto, pur non costituendo il petitum immediato di nessuna delle domande avanzate nel giudizio, costituiva in ogni caso un adempimento indispensabile ai fini della decisione della controversia, come tale necessariamente sottoposto alla cognizione del giudice del merito, con la conseguente insussistenza di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del giudice a quo, così come infondatamente dedotto dagli odierni ricorrenti.

10. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il diritto di prelazione degli istanti, ritenendo sussistente, nel caso di specie, un’ipotesi di vendita “in blocco”, essendosi viceversa trattato, unicamente, di una vendita “cumulativa”, come tale inidonea a escludere il diritto di ciascun inquilino all’esercizio della prelazione agli stessi spettante.

11. Il motivo è infondato.

12. Osserva il Collegio come il giudice d’appello (sulla scia di quanto operato dal primo giudice) abbia correttamente ricostruito i principi di diritto tradizionalmente osservati da questa Corte in materia di prelazione di acquisto di beni immobili condotti in locazione (cfr., ex pluri-mis, Sez. 3, Ordinanza n. 19502 del 04/08/2017, Rv. 645497 – 01), con particolare riguardo alla distinzione tra l’ipotesi della vendita “in blocco” da quella della vendita “cumulativa”, avendo detto giudice sottolineato come, nel caso di specie, ben potesse parlarsi di vendita in blocco, tra l’Empam e la Emme 1 s.r.l., atteso che i beni alienati, tra loro confinanti, costituivano un unicum, essendo stati venduti, non già come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti a un soggetto diverso da colui che li conduce in locazione, bensì come un complesso unitario, costituente un quid del tutto differente dalla mera somma delle singole unità immobiliari, non risultando, peraltro, dagli atti del processo, alcun elemento di carattere sintomatico eventualmente idoneo ad attestare, in modo inequivocabile, l’eventuale simulazione dell’accordo intercorso tra gli originari contraenti (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

13. Ciò posto, la circostanza che nel caso di specie sia stata riconosciuta un’ipotesi concreta di vendita in blocco, costituisce materia di uno specifico apprezzamento di merito, rispetto al quale deve ritenersi non consentita, in questa sede di legittimità, alcuna rivisitazione in fatto, così come preteso dagli odierni ricorrenti mediante la proposizione del motivo in esame.

14. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e contraddittoria, avendo, da un lato, affermato l’insussistenza della prelazione di acquisto in capo agli inquilini dall’altro, riconoscendo l’avvenuta concessione, da parte dell’Enpam, di tale diritto di prelazione in favore degli stessi.

15. Il motivo è infondato.

16. Osserva il Collegio come la censura in esame costituisca il frutto di un evidente equivoco in cui i ricorrenti risultano essere incorsi in relazione all’interpretazione dell’articolazione logica del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, avendo quest’ultima, da un lato, escluso la sussistenza di una prelazione di fonte legale in capo agli inquilini (rilevando correttamente l’avvenuta trasformazione dell’En-pam in fondazione privata ben prima dell’approvazione delle fonti normative in materia di dismissione dei beni pubblici richiamate in ricorso: cfr. la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 38, secondo cui “D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, art. 1, comma 1, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo D.Lgs., non si applica agli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ancorchè la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 104 del 1996”), e avendo, dall’altro, riconosciuto, sia pure solo per alcuni di detti inquilini, l’avvenuta concessione, da parte dell’Enpam, di una prelazione d’indole convenzionale; prelazione che, tuttavia, proprio in ragione dell’avvenuta cessione “in blocco” degli appartamenti dell’edificio (OMISSIS), non potè legittimamente essere esercitata nel caso di specie, non avendo nessuno degli inquilini (neppure nelle forme associate prospettate in sede prenegoziale) avanzato alcuna proposta di acquisto dell’edificio de quo nella sua interezza, così come posto in vendita dall’ente proprietario.

17. La motivazione dettata dal giudice a quo, conseguentemente, deve ritenersi pienamente esistente e articolata in termini congrui, tanto sul piano logico, quanto in chiave giuridica, sì da sfuggire integralmente all’odierna censura avanzata dai ricorrenti.

18. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., del D.Lgs. n. 104 del 1996, L. n. 410 del 2001, D.Lgs. n. 163 del 2006 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del contratto preliminare originariamente concluso tra la Emme 1 Srl e l’Enpam, siccome stipulato in contrasto con la normativa vigente in tema di contratti pubblici.

19. Il motivo è infondato.

20. Osserva il Collegio come la disciplina legislativa invocata dai ricorrenti con il motivo in esame debba ritenersi inapplicabile all’Enpam e del tutto estranea all’oggetto dell’odierna controversia, attesa l’avvenuta trasformazione dell’Enpam in fondazione privata in epoca anteriore alla relativa approvazione (D.Lgs. n. 104 del 1996, della L. n. 410 del 2001: cfr. la motivazione dettata in relazione al quarto motivo di ricorso), ed avuto riguardo alla radicale estraneità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (contenente norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al tema della dismissione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

21. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna parte in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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