Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16891 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 11/08/2020), n.16891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11489-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI

77, presso lo studio dell’avvocato IACOPO SQUILLANTE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 321/22/13, depositata in data 29/10/2013, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in sede di giudizio di riassunzione promosso da B.I. a seguito della decisione (n. 2377/2012) di questa Corte, ha rigettato l’appello a suo tempo interposto dall’Ufficio, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati in generale i principi di diritto indicati da questa Corte nella materia “de qua” (S.U. n. 13642/2011), ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, alle sole somme liquidate per il rendimento;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a tre motivi; il contribuente si difende con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente applicato il principio di non contestazione, in merito alla certificazione dell’ENEL, sulla misura dei rendimenti, prodotta dal contribuente nel giudizio di primo grado;

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546, art. 63, per avere la CTR applicato erroneamente il principio di diritto pronunciato da questa Corte nella decisione rescindente;

3. con il terzo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’accertare, da parte del giudice di secondo grado, se le somme affluite nel fondo (OMISSIS) fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari;

4. il secondo motivo da esaminarsi con priorità per evidenti ragioni di carattere logico, s’appalesa, manifestamente, fondato;

5. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 1, comma 5, della L. n. 30 del 1997, art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 168 del 2001);

6. questa Corte, con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, richiamata dalla pronuncia rescindente ha affermato sulla materia in disamina i seguenti principi: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanta riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e t.u.i.r., art. 17″;

7. in particolare, con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

8. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (Cass. nn. 15853/18,720/17,10604/15, 10287/17) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare) del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento; b)sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel: d)la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra deve essere fornita dal contribuente, quale soggetto richiedente il rimborso; e) la “certificazione Enel” non è idonea ad assolvere l’onere probatorio gravante sul contribuente poichè non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento così da chiarire che si tratta effettivamente di incremento derivante da investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass., 9246/19; Cass. 13278/17 Cass. 270/2016);

9 per quanto precede, il motivo divisato deve essere, quindi, accolto, con assorbimento degli altri motivi, atteso che la sentenza impugnata, travisando i principi dianzi richiamati, ha ritenuto di applicare al caso in disamina, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso, la ritenuta di imposta del 12,5% ai sensi della citata L. n. 482 del 1985; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi sopra richiamati;

10. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

11. possono essere compensate sia le spese relative ai gradi di merito, che quelle del presente giudizio, in considerazione dell’avvenuto consolidamento, sul punto della giurisprudenza di questa Corte, solo successivamente alla instaurazione del presente contenzioso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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