Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16890 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16890 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 25244-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI
in persona del

domiciliato

Direttore pro tempore, elettivamente

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –

2014

contro

2306

COCOZZA DI MONTANARA PIETRO;

avverso la sentenza n.

intimato

138/2010 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 12/05/2010;

Data pubblicazione: 24/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Campania, con la sentenza indicata in
epigrafe, confermando la decisione di primo grado, ha annullato

Territorio di Napoli aveva notificato a Pietro Cocozza di
Montanara la variazione del classamento di un’unità immobiliare
urbana posta in Napoli. I giudici d’appello, per quanto ancora
interessa, hanno ritenuto l’atto illegittimo sia per vitia in
procedendo (omissione del sopralluogo sull’immobile e mancata

attivazione del contraddittorio col contribuente) che per errori di
contenuto (erroneità della fonte normativa indicata e carenza
assoluta di motivazione).
L’Agenzia del Territorio ricorre per la cassazione della
sentenza, con quattro motivi. Il contribuente non ha svolto
difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Col primo mezzo, la ricorrente si duole che il giudice
d’appello abbia errato nell’affermare che la fonte normativa di
regolazione della fattispecie fosse rinvenibile nell’art. 1, co 335,
336 e 337 della L. n. 311 del 2004, piuttosto che nell’art. 3, co
58, della L. n. 662 del 1996, secondo l’iter posto in essere
dall’Ufficio.
2. Col secondo motivo, deducendo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 11, co 1, del D.L. n. 70 del 1988,
convertito con modifiche dalla L. n. 154 del 1988, e 54 del dPR

l’avviso d’accertamento catastale, col quale l’Agenzia del

n. 1142 del 1949, l’Agenzia lamenta che la CTR abbia errato nel
ritenere che fosse obbligatoria la visita di sopralluogo, prima di
poter procedere alla rideterminazione del valore dell’immobile.

applicazione degli artt. 6, co 5, della L. n. 212 del 2000, e 3, co
58, della L. n. 662 del 1996, per avere il giudice d’appello errato
nel ritenere necessaria l’attivazione del contraddittorio, dato che
la revisione del classamento non era dipesa né da dubbi relativi a
dati esposti dal contribuente né da notizie di variazioni edilizie
non dichiarate, ma era dovuta all’incongruità di quello
originariamente attribuito all’immobile rispetto ad altre unità
similari presenti in zona.
4. Col quarto mezzo, la ricorrente deduce che, nel ritenere
necessaria una motivazione analitica dell’avviso di accertamento
finalizzato alla revisione del classamento, la CTR è incorsa in
violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212 del
2000 e 3 della 1 n. 241 del 1990. La ricorrente sostiene, infatti,
che l’enunciazione degli elementi tecnici catastali di categoria,
classe e consistenza è sufficiente ad integrare il requisito della
motivazione dell’atto.
5. Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi primo
e quarto, tra loro connessi ed a carattere assorbente, le questioni
in essi sottese -corretta sussunzione della fattispecie nella norma
di legge che la contempla e motivazione dell’atto di revisione del
classamento- vanno risolte in conformità con la giurisprudenza

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3. Col terzo motivo, è dedotta la violazione e falsa

di questa Corte secondo cui:
– a) anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004,
la revisione del classamento può essere effettuata ai sensi

nella specie, la revisione sia dovuta a manifesta incongruenza tra
precedente classamento e quello di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe. Ed, infatti, la normativa del 2004 non
ha abrogato quella di cui alla L. n. 662 del 1996, ma ne ha
sviluppato il potere di rettifica in costanza dei seguenti, diversi,
presupposti: al significativa differenza tra il valore medio di
mercato ed il corrispondente valore medio catastale degli
immobili esistenti in una data microzona rispetto allo stesso
rapporto dell’insieme delle altre microzone; a.2. presenza di
immobili di proprietà privata non dichiarati; a.3. situazioni di
fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie (cfr., funditus, Cass. n. 21532 del 2013; vedi,
anche, Cass. n. 19814 del 2012);
b) in ipotesi di revisione d’ufficio d’immobili già muniti di
rendita catastale, l’Agenzia del Territorio deve, in conseguenza,
specificare le ragioni dell’operata riclassificazione, onde
consentire al contribuente di individuare agevolmente il relativo
presupposto e di approntare le consequenziali difese, ed onde
delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale
successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre,
in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate (Cass. n.

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dell’art. 3, co 58, L. n. 662 del 1996, quando, come si assume

21532 del 2013; n. 9629 del 2012; n. 19814 del 2012);
c) nell’ipotesi, qui in rilievo, di riclassificazione avvenuta
ai sensi dell’art. 3, co 58, L. n. 662 del 1996, “la motivazione

della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio,
ma deve specificare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale presupposto -il
non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità
rispetto a fabbricati similari- la modifica debba essere associata e
laddove si tratti della constatata manifesta incongruenza tra il
precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento
di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l’atto
impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali
fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe
che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare
l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva
fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del
proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva
correttezza della riclassificazione” (in questo senso ex multis
Cass. nn. 5784, 10489 e 21532 del 2013).
6. Dagli esposti principi, consegue che l’errore giuridico,
da emendarsi in questa sede, in cui è incorsa la CTR, nel
sussumere la fattispecie nella disciplina del 2004, non
condiziona l’esito del ricorso, data l’infondatezza del quarto

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non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza,

motivo, che, non solo, non riporta il tenore dell’atto di
classamento impugnato (asseritamente contenente “tutti i
presupposti giuridici e di fatto”), in violazione del principio di

dal quesito che lo conclude- comunque postula, in contrasto con
quanto si è sopra esposto, che il requisito della motivazione del
provvedimento di revisione del classamento sia soddisfatto con
la mera enunciazione degli elementi tecnici catastali (categoria,
classe e consistenza).
7. La conferma della statuizione afferente l’illegittimità
dell’atto per vizio di motivazione, priva la ricorrente d’interesse
all’esame dei restanti motivi, che restano assorbiti.
8. Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva della
parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014
Il Consigliere estensore

autosufficienza del ricorso per cassazione, ma che -come chiarito

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