Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16890 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 20/07/2010), n.16890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.R. quale titolare della ditta MA.SE. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, Via Banco del
Santo Spirito n. 48 presso lo studio dell’avv. D’OTTAVI Augusto,
rappresentato e difeso dall’avv. GRISI Luciano giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO s.p.a., in persona del legale
rappresentante, con sede in (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9871 del 24 aprile
2009, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso
proposto da M.R.;
Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M. in persona del Cons. FUCCI Costantino che ha concluso
per l’immissibilita’ ovvero per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 settembre 2009 M.R., titolare della ditta MA.SE. propone ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. avverso l’ordinanza del 24 aprile 2009 n. 9871 di questa Corte di Cassazione, non notificata, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso M. contro la Winterthur Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza n. 1187/07 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 18 settembre 2007; sostiene che la pronunzia sarebbe erronea perche’ aveva ritenuto che la sentenza della Corte veneziana sarebbe stata fondata su due diverse rationes decidenti delle quali una soltanto era stata impugnata. In realta’ si tratterebbe di una sola ratio decidendi e cioe’ la inammissibilita’ dell’appello perche’ proposto tardivamente (sentenza di primo grado notificata il 12 maggio 2003; primo atto di appello notificato il 10 giugno 2003 ma improcedibile perche’ non iscritto a ruolo; secondo atto di appello notificato il 3 luglio 2003 e regolarmente iscritto a ruolo). L’ordinanza oggi impugnata per revocazione avrebbe erroneamente ritenuto che la seconda ratio decidendi sarebbe costituita dalla inammissibile deduzione effettuata solo in comparsa conclusionale, secondo cui l’appello notificato il 3 luglio 2003 sarebbe tempestivo per effetto della precedente notifica del 10 giugno 2003.
L’intimata UNIPOL s.p.a. non ha svolto difese.
Il ricorrente M.R. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che debba essere condivisa la valutazione di cui alla relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso che l’ordinanza oggi impugnata ha dato atto che la tesi difensiva, sostenuta dall’appellante M. in sede di precisazione delle conclusioni in appello, che cioe’’ la malattia del procuratore domiciliatario avrebbe dato luogo alla sua incapacita’ a ricevere la notifica della sentenza di primo grado, era da ritenere infondata anche se fosse stata supportata da idonea prova e su tale punto si era formato il giudicato, in assenza di impugnazione.
Con il motivo introdotto nel ricorso oggi in esame, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 391 bis c.p.c. in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto nella pronunzia del 24 aprile 2009 questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto ritenendo che la sentenza della Corte veneziana sarebbe fondata su due distinte rationes decidendi; in realta’, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva ritenuto tardivo l’appello per un’ unica ragione e cioe’ che l’appello risultava tardivo in relazione alla data di notifica della sentenza di primo grado.
Anche a voler aderire a tale tesi (contrariamente a quanto ritenuto nella precedente decisione di questa Corte di Cassazione) occorre tuttavia rilevare che tale decisum non risulta impugnato dal M., il quale, ricorrendo avverso la sentenza della Corte d’Appello, dedusse soltanto “la violazione e la falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c. e dei principi in tema di rilevabilita’ d’ufficio della ammissibilita’ o inammissibilita’ delle impugnazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
Il ricorso e’ quindi inammissibile; nulla per le spese, in assenza di attivita’ difensiva da parte della intimata UNIPOL.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010