Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16890 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10597-2013 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CARMELO SANDOMENICO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ASSUNTA NAPOLITANO, PASQUALE

ACONE giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1833/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ASSUNTA NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 maggio 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da G.G. nei confronti di C.P. volta a sentir dichiarare risolto per inadempimento il contratto di locazione stipulato nel 1972 relativo ad una zonetta di terreno di circa quattrocento metri quadrati in (OMISSIS), con conseguente restituzione dello stesso.

C.P. si è difeso deducendo di avere già restituito al G. i due lotti di terreno avuti in locazione nel 1972 e, quanto al terreno oggetto di causa, che questo era di proprietà dell’AMAN.

Avverso detta sentenza propone ricorso G.G. con un motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso C.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio disposta nel grado, che la zonetta di terreno particella 41, in (OMISSIS),oggetto della presente controversia, non era di proprietà del G. e che quest’ultimo non aveva neanche provato di averne la disponibilità per cederla in locazione.

2.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che il giudice di merito ha ritenuto l’insussistenza della prova della sua disponibilità del bene, senza considerare le risultanze processuali,ma in evidente contrasto con le stesse.

3. Il motivo è Inammissibile.

Il ricorrente non individua un’effettiva contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata,ma chiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione di tutte le risultanze probatorie, rivalutazione del merito che questa Corte in sede di legittimità non può compiere,in presenza di una motivazione logica non contraddittoria e conforme alla legge.

Il ricorrente riporta stralci delle deposizioni dei testi, senza indicare la sede in cui i verbali contenenti le intere deposizioni possano essere rinvenuti; fa riferimento ad un contratto di locazione del 1972 senza indicare in quale fase processuale è stato prodotto e dove possibile a questa Corte oggi rinvenirlo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6; inserisce nel ricorso copia della mappa catastale di luoghi, contestandone la lettura fatta dai giudici di merito, tutte questioni dl fatto non più rivalutabili in questa sede.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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