Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16890 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 14/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9713/2014 proposto da:

LA ERRE AUTO PIU’ SRL P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA FRATEIACCI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2014 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo, e l’assorbimento del primo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato Frateiacci Barbara difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con domanda proposta a verbale ex art. 316 c.p.c., comma 2, notificato in data 10.03.2006, T.M., autorizzata a stare in giudizio personalmente, premesso di essere stata proprietaria del veicolo tipo Mitsubishi L043x Pajero, targato (OMISSIS), fino alla data del 31.01.2005, conveniva in giudizio la società LA ERRE AUTO PIU’ s.r.l., chiedendo che la proprietà del veicolo venisse trasferita alla convenuta a far data dal 31.01.2005.

Deduceva la T. che lo aveva venduto con obbligo assunto dalla acquirente di provvedere a sua cura e spese alla trascrizione al P.R.A. di Viterbo dell’atto di vendita e di essere venuta a conoscenza che la La Erre Auto Più s.r.l. non aveva, invece, provveduto alla trascrizione. Si costituiva in giudizio la La Erre Auto Più s.r.l., la quale sosteneva che il bene era stato ad essa consegnato solo al fine di provvedere alla vendita e che la impossibilità di procedere alla vendita a terzi del bene era unicamente imputabile alla T., la quale, più volte invitata a recarsi presso un notaio per formalizzare l’atto di procura a vendere, non aveva mai dato seguito alle numerose richieste, tanto da impedire anche di porre in esenzione dal “bollo” l’autovettura (facoltà riconosciuta soltanto in presenza di procura a vendere).

La T., nella memoria conclusionale depositata in primo grado, chiedeva al giudicante, oltre che l’accoglimento della domanda dell’atto introduttivo, che dichiarasse “…la perdita di possesso dello stesso (del veicolo) da parte della Sig. T.M., a partire dalla data del 31.01.2005, ordinando al competente Conservatore del P.R.A. di effettuare la relativa annotazione”.

Con sentenza n. 1057/07 depositata il 19.6.2007, il Giudice di Pace di Civita Castellana accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava avvenuta la cessione del possesso del veicolo in favore della La Erre Auto Più s.r.l. a far data dal 31.1.2005, ordinando al competente Conservatore del P.R.A. di effettuare la relativa annotazione.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società. L’originario attore si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 14.1.2014, ha rigettato l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

– vi era corrispondenza, ex art. 112 c.p.c., tra il petitum della domanda introduttiva del giudizio di primo grado ed il contenuto precettivo della sentenza impugnata, avendo parte attrice richiesto l’accertamento del trasferimento della proprietà del bene mobile registrato in testa alla Erre Auto Più s.r.l., in ragione della regola riassunta nel brocardo “possesso vale titolo” che, sebbene sancita con riguardo agli acquisti a non domino, ai sensi dell’art. 1153 c.c., era valevole anche per gli acquisti a domino, non essendo – per il trasferimento della proprietà di beni mobili – richiesta alcuna forma scritta ad substantiam;

– poichè il passaggio della proprietà ben poteva verificarsi a titolo derivativo per effetto del consenso verbale legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c., ovvero a titolo originario in guisa dell’acquisizione del possesso, laddove gli oneri di trascrizione al p.r.a. non avevano valenza costitutiva (ma semplicemente ad regularitatem), anche in difetto dell’assolvimento di tale onere, ugualmente il trasferimento del diritto si era realizzato;

– nella fattispecie, l’avvenuta cessione dei possesso dell’autoveicolo era desumibile anche dai documenti prodotti (la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante della Erre Auto Più s.r.l. in data 31.01.2005; la procura speciale a vendere priva di sottoscrizioni; lo scambio di e-mail tra le parti del 25.01.2006 e del 7.02.2006).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Erre Auto Più s.r.l., sulla base di due motivi.

T.M. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver il Tribunale considerato che le conclusioni rassegnate dalla controparte nelle note conclusive in primo grado (quindi, dopo che il giudice aveva introitato la causa in decisione) nel senso di conseguire la declaratoria della perdita di possesso del veicolo, erano inammissibili, introducendo una nuova domanda.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, nonchè la illogicità della motivazione e dell’iter logico seguito su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver il Tribunale considerato che l’unica domanda su cui doveva pronunciarsi consisteva nella declaratoria di trasferimento del veicolo sulla base di un atto di vendita e, quindi, di un atto a titolo derivativo, e non di un acquisto a titolo originario secondo la regola “possesso vale titolo”; per non aver altresì considerato che, avendo la controparte dedotto di aver rilasciato alla Erre Auto Più una procura a vendere l’autocarro e di averla costituita depositaria dello stesso, a tutto concedere poteva parlarsi di detenzione qualificata del bene, e non già di possesso.

3. La Corte ritiene fondato il primo motivo del ricorso.

La domanda introdotta ab origine dalla T. era finalizzata a che fosse dichiarato “che la proprietà del veicolo venisse trasferita”.

Solo nella memoria conclusionale (e, quindi, in modo inammissibile) alla domanda in originaria e come detto proposta veniva aggiunta quella della declaratoria della perdita del possesso.

Orbene è indubbio che, nella ipotesi ed al cospetto di specifica censura di parte, vi sia stato un errore della decisione d’appello nel ritenere la corrispondenza “ex art. 112 c.p.c., tra il petitum della domanda introduttiva del giudizio di primo grado ed il contenuto precettivo della sentenza impugnata”.

Peraltro anche il rinvio operato (al fine di giustificare la detta corrispondenza) da parte della gravata decisione alla “regola del brocardo per cui possesso vale titolo” presupponeva – in ogni caso – un puntuale accertamento, in ipotesi Mancante – della effettiva natura della consegna del veicolo.

Tanto attesi gli ovvi differenti effetti di una consegna in detenzione al fine ed in conto vendita ovvero di una consegna definitiva del possesso (ed anzi essendo nella fattispecie doverosa una attenta valutazione di elementi di fatto, pure citati nella gravata decisione, quali l’esistenza di una procura speciale a vendere).

Il motivo è, pertanto, fondato e va accolto.

4.- Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.

5.- In definitiva, il ricorso è, per le ragioni innanzi esposte, meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio degli atti al Tribunale di Viterbo, che provvederà – in diversa composizione – a decidere la controversia osservando i principi innanzi enunciati.

PQM

 

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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