Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16890 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16890 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Enrico Querena e
la Prefettura di Verona ed altro.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Enrico Querena, proprietario dell’autovettura tg.
DP421RN, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 204bis del codice della strada davanti al Giudice di

pace

di Bergamo avverso il verbale di contestazione n.
SCV0001768633, emesso dalla Polizia stradale di Brescia,
a seguito della violazione dell’art. 142, comma 8, del

Data pubblicazione: 05/07/2013

codice della strada (eccesso di velocità), accertata in
data 25 luglio 2010 lungo l’autostrada A/4 TorinoTrieste, nel territorio del Comune di Filago.
Il Giudice di pace di Bergamo – premesso che al Querena

comma 8, del codice della strada, accertata lo stesso
giorno dalla Polizia stradale di Vicenza nel territorio
del Comune di Verona (SCV 000173560914481) – ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere
dell’opposizione al verbale, indicando quale giudice
competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di
Verona, attesa la sostanziale unicità della condotta
trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza
per territorio del giudice dove era stata rilevata
lfultlaa vi,D1a2i5nm,
Il Giudico di pace di ~Qua, dinanzi al quale la cauaa
è stata riassunta, dichiaratosi competente a conoscere
dell’opposizione a quest’ultima violazione, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo
a sua volta di essere incompetente in ordine
all’infraziona commossa noi Comune di Filago.
Il Giudinn m:infliggente ha rilevato che i due illeca.ti

amministrativi contestatl non sono

legati dallgunicità

dell’azione, non essendo ravvisabile nella condotta del

era stata contestata altra violazione dell’art. 142,

trasgressore il requisito della contiguità spaziotemporale necessario ad integrare il carattere predetto.
Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.

territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di
accertamento di infrazione di norme della circolazione
stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art.
204-bis del codice della strada (Cass., Sez. Il, 23 novembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione
così come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass.,
Sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. I, 11
giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. lI, 8 agosto 2007, n.
17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza
in favore del giudice di pace competente per
l’opposizione avverso il verbale concernente
l’accertamento dell’ultima violazione (Cass., Sez. VI-1,
17 gennaio 2011, n. 944; Cass., Sez. VI-2, 22 febbraio
2012, n. 2657).
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace
di Bergamo a conoscere dell’opposizione al verbale n.
SCV0001768633».

3

In tema di sanzioni amministrative,, la competenza per

Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giu-

verbale n. SCV0001768633;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace
di Bergamo a conoscere dell’opposizione al verbale n.
SCV0001768633.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 10 maggio 2013.

dice di pace di Bergamo a conoscere dell’opposizione al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA