Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1689 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1689 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11596-2011 proposto da:
SARTORI ROLANDO SRTRND39C64D948K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio
dell’avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BENCINI FRANCESCA giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LA

1)2

Data pubblicazione: 27/01/2014

PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA gisuta procura speciale
in calce al controricorso;
– controrícorrente nonchè contro

SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, PREDEN
SERGIO, PATTERI ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA,
giusta procura in calce al controricorso;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 479/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 26/03/2010, depositata il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Patteri Antonella difensore del controricorrente che
condivide la relazione;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.

Ric. 2011 n. 11596 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

r.g.n. 11596/2012 Sartori Rolando c/INPS + INAIL
Oggetto: lavoratori già pensionati esposti all’amianto; benefici contributivi;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base dei benefici
previsti dall’art. 13 della legge 257 del 1992, sul presupposto che il predetto
Sartori fosse titolare di pensione di anzianità da epoca antecedente l’entrata in
vigore della predetta legge n.257;
3. avverso detta sentenza Sartori ricorre con due motivi;
4.

si sono costituiti l’INPS, che ha contestato la domanda, e l’INAIL, che ha
eccepito la carenza di legittimazione passiva e il giudicato interno sul punto per
non essere stata gravata d’impugnazione la sentenza di primo grado che aveva
pronunciato la condanna nei confronti solo dell’INPS;
con i due motivi di ricorso la parte ricorrente, lamentando vizio di motivazione
e violazione di legge, si duole che la Corte di merito abbia fondato la decisione
sull’insussistenza del diritto al beneficio nei confronti di quanti siano andati in
pensione prima dell’entrata in vigore della citata legge n.257;

6. i motivi sono manifestamente infondati, alla stregua di quanto deciso, da

ultimo, dalla sentenza di questa Corte n. 17638/2010 che ha così ribadito
l’ambito di applicazione degli aventi diritto alla maggiorazione contributiva
prevista dall’art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271
del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a
causa della esposizione all’amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a
detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8): «non spetta in virtù di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme
agli artt. 3 e 38, Cost.(sent. n.434 del 2002) – ai soggetti che, alla data di entrata
in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una
pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate

r.g.n. 11596/2012 Sartori Mando INPS + INAIL

1

2. “La Corte d’appello di Firenze ha escluso il diritto di Sartori Rolando alla

disposizioni – ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora
attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea
disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità,
essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa
per conseguire le prestazioni di vecchiaia”.
7.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di

8. L’INPS ha depositato memoria.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione meritevole di integrazione solo
con il rilievo del giudicato interno formatosi sulla statuizione di condanna in
primo grado indirizzata solo nei confronti dell’INPS e non gravata
d’impugnazione per non avere adottato alcuna pronuncia nei confronti
dell’INAIL, pur evocato in giudizio.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non si
provvede al regolamento delle spese in favore della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese liquiate in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge, in favore della parte costituita; nulla spese
in favore dell’INAIL.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2013
PRESIDENTE

consiglio.

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