Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1689 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1689 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 8286-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
ESSEFFE DI MURRO STEFANO & C. SAS, MURRO STEFANO;
– intimati –

2017
892

sentenza
la
bf41,445G4IVA.
di
COMM.TRIB.REGiSEZ.DIST.
avverso

n.

1/2010

LIVORNO,

della
depositata

1’08/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 24/01/2018

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza n. 1/14/2010 della
Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di
Livorno, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado
che aveva accolto il ricorso proposto dalla ESSEFFE di Murru Stefano
& C. s.a.s. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai
600, aveva rettificato, in relazione all’anno di imposta 2003, il reddito
d’impresa relativo all’attività di commercio al dettaglio di mobili svolta
dalla società;
che la società ed il socio accomandatario Stefano Murru non hanno
svolto difese;
considerato che con ordinanza n. 20041 del 30 agosto 2013 questa
Corte, preso atto della pendenza di altra controversia per i medesimi
fatti nei confronti della società di persone ESSEFFE di Murru Stefano &
C. s.a.s., ha cassato la sentenza n. 2/14/2010 della C.T.R. della
Toscana, sezione staccata di Livorno, relativa al reddito di
partecipazione del socio Stefano Murru, per violazione del
litisconsorzio necessario tra società e socio, con rimessione della causa
al giudice di primo grado per la realizzazione del litisconsorzio tra
società e socio;
che trova applicazione, nella specie, il principio di unitarietà
dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei
redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota
di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli
stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno dei
soci, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci,
i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non
potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni
soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una
singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n.
3

sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

20075 del 2014). In questi casi, il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il
giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in
ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. Un., n. 14815 del
23096 del 2012). Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata
una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata
nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre
immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i
processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti
necessari), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la
causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con
tutti i soci della società contribuente, in modo da assicurare un
processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche
d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non
integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’articolo
383 c.p.c., terzo comma (Cass., Sez. Un., n. 3678 del 2009; conf.
Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del
2010, n. 138825 del 2007);
che, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e la sentenza
impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado;
che le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti, in
considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
dichiara la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio
necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Livorno.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 17/05/2017.
Il Presidente

2008; conf., ex multis, Cass., sent. n. 1047 del 2013, n. 13073 e n.

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