Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1689 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4883-2016 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FELICE AMATO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del

Reddito, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA

CORETTI e VINCENZO STUMPO come da mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2015 della CORTE D’APPELLO di SAL1RNO,

emessa il 21/1/2015 e depositata il 18/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATIRINA MAROTTA;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI, per l’I.N.P.S., che si riporta

ai motivi del controricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, non condivisa dal collegio.

2 – La Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’I.N.P.S. nei confronti di M.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 2988/2012 del 4/6/2012 (che aveva accolto la domanda e condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 450,00) e compensava tra le parti le spese processuali. Rilevava la Corte territoriale che avverso la stessa sentenza di primo grado era stato già proposto altro appello da parte della M., giudizio definito con sentenza n. 735/2013 del 6/6/2013, passata in giudicato. Quanto alle spese del grado, riteneva che sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per una integrale compensazione.

Propone ricorso per cassazione M.S. affidato ad un motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2,.

3 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Evidenzia che nella specie non vi erano le “gravi ed eccezionali ragioni” per la disposta compensazione e che le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a giustificazione del decism del Tribunale non corrispondevano alle evidenze di causa caratterizzate da una responsabilità della pendenza di un secondo giudizio di appello addebitabile al solo I.N.P.S..

Il motivo è fondato.

Va innanzitutto rilevato che al procedimento si applica l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato infatti depositato il 14 marzo 2008 mentre la formulazione dell’art. 92 c.p.c. come modificata dalla citata L. n. 69 del 2009 trova applicazione alle controversie introdotte in primo grado dopo l’entrata in vigore della novella e dunque dal 4 luglio 2009. L’art. 92, comma 2 nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Nel caso in esame non esiste una soccombenza reciproca.

Quanto alle ragioni della disposta compensazione, va ritenuto che le stesse non potessero essere rinvenute nel mero disallineamento cronologico fra il presente giudizio e quello preventivamente incardinato avverso la medesima sentenza, preclusivo dell’esame nel merito.

Ed infatti la pronuncia di inammissibilità era solo da imputarsi alla circostanza che, nel corso del giudizio iscritto precedentemente, l’I.N.P.S. non aveva ottemperato all’obbligo di notiziare la Corte territoriale circa l’avvenuto deposito di altro ricorso avverso la medesima sentenza.

La parte che abbia proposto autonoma impugnazione prima di aver ricevuto la notifica dell’impugnazione precedentemente proposta (ipotesi di pluralità di impugnazioni separate legittimè), costituendosi nel giudizio instaurato per primo è tenuta a rendere nota al Giudice della causa introdotta con l’impugnazione cronologicamente anteriore l’esistenza del distinto giudizio (concernente la propria impugnazione, la cui notifica e cronologicamente posteriore) onde consentire l’applicazione dell’art. 335 c.p.c. e procedere alla riunione delle cause, diversamente trovando applicazione il principio di prevenzione della tutela giurisdizionale, sicchè la causa decisa per prima comporta la preclusione dell’esame della successiva impugnazione, in forza del principio dell’unità della decisione.

L’inottemperanza al suddetto obbligo non può che determinare a carico della stessa parte le conseguenze in termini di spese processuali relative al giudizio proseguito (fino alla decisione in rito) in violazione del principio del simultaneus processus, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

5 – Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata relativamente al capo sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito condannandosi l’l.N.P.S. al pagamento, in favore di M.S., delle spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo.

6 – La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata relativamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore di M.S., delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%; condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore di M.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso) spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell’avv. Felice Amato.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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