Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16889 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante Rag. G.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CERRATO GUIDO

con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P. (OMISSIS) e S.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13,

presso lo studio dell’avvocato MANZINI RENATO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALAROLI STEFANO con delega in calce

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.A.;

– intimati –

E sul ricorso n. 15974/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato SCALIA

GEMMA EBE FRANCA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TAMBORINI MARIA GABRIELLA con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P. (OMISSIS), S.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13,

presso lo studio dell’avvocato MANZINI RENATO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALAROLI STEFANO con delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

VITTORIA ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 547/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Prima Sezione Civile, emessa il 16/02/2005; depositata il 26/02/2005;

R.G.N. 3393/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato SCALIA GEMMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per estinzione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 25 febbraio 2000 P.P. e S. C. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Monza il notaio G.A. chiedendo che ne venisse accertata la responsabilita’ professionale, con conseguente condanna al risarcimento in forma specifica. Esponevano che il convenuto, nel redigere con scrittura privata l’atto di compravendita di un immobile venduto loro da Gamont s.r.l. non aveva verbalmente chiarito il significato di una clausola contrattuale che sanciva, a carico dell’alienante, l’obbligo di cancellare un’ipoteca iscritta sull’immobile compravenduto a favore del Credito Fondiario e Industriale s.p.a. E invero, ritenuta tale cancellazione una mera formalita’ e pagato integralmente il prezzo pattuito per l’acquisto, essi, qualche anno dopo, erano venuti a sapere che il credito garantito non era stato estinto tanto vero che, fallita Gamont s.r.l., l’Istituto bancario aveva loro chiesto il pagamento di L. 232.128.304, pena l’espropriazione dell’immobile.

Resisteva il convenuto che asseriva di avere illustrato agli acquirenti il significato della clausola, contestualmente chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa, a propria manleva, Vittoria Assicurazioni s.p.a..

Con sentenza n. 3161 del 2002 il Tribunale di Monza rigettava le domande.

Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Milano, in riforma della impugnata pronuncia, dichiarava la responsabilita’ del notaio G.A., condannandolo a cancellare, a propria cura e spese, l’ipoteca gravante sull’immobile e Vittoria Assicurazioni s.p.a. a tenere il professionista indenne dai pagamenti che sarebbe andato ad effettuare in esecuzione della sentenza.

Avverso detta sentenza, depositata il 26 febbraio 2005, ha proposto ricorso per cassazione Vittoria Assicurazioni s.p.a. formulando due motivi.

G.A. ha notificato controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

P.P. e S.C. hanno resistito all’uno e all’altro notificando due distinti controricorsi.

Prima dell’udienza sia il ricorrente principale che quello incidentale hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, debitamente sottoscritti.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto.

Spese compensate, come da accordo delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio per rinuncia a entrambi i ricorsi. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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