Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16888 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.,in persona del rappresentante legale Rag.
Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
167, presso lo studio dell’avvocato RABACCHI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.
COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato MANCINI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LITTA PIETRO giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., L.A., R.
S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3260/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 26/05/2004, depositata il 13/07/2004
R.G.N. 5329/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
– che L’Aurora Ass.ni s.p.a. ha notificato il 3.1.05 ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3260/04 emessa nella causa in corso nei confronti di B.L. quale esercente la potesta’ sul minore T.D.;
– che la B. si e’ costituita con controricorso;
– che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto dell’8.4.10 al quale ha fatto espressa adesione la resistente B.;
– che non v’e’, quindi, da statuire circa le spese del giudizio di cassazione;
– che le altre parti chiamate nel giudizio, non essendosi costituite, non hanno alcun interesse al giudizio stesso.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010