Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16888 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 14/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16888

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5149/2013 proposto da:

P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO EMILIO

LETRARI;

– ricorrente –

contro

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO VALESIO, 1, presso lo studio dell’avvocato MICHELA

DAMADEI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINO

ROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e in subordine gli altri motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Vannicelli Francesco difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Rosa Lino difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.B., quale amministratore di sostegno del figlio P.C., giusto provvedimento del 16 novembre 2006 del Tribunale di Rovereto, che aveva revocato l’inabilitazione del medesimo figlio già disposta dal 9 maggio 2002, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di quella stessa Città F.L., agente immobiliare.

L’attore esponeva che quest’ultima aveva stipulato col di lui figlio un contratto preliminare del 17 novembre 2006 seguito da contratto definitivo del 23 febbraio 2007 di acquisto dell’immobile in Rovereto (p.m. 3/515/PT2245). Chiedeva, quindi, il P.B., nella qualità, la declaratoria di annullamento di entrambi gli anzidetti contratti perchè stipulati dal figlio incapace senza autorizzazione del Giudice tutelare e senza l’assistenza del curatore.

La F., costituitasi in giudizio, resisteva all’avversa domanda, deduceva la sua buona fede nelle trattative intercorse dopo la comunicazione del P.C. della revoca della sua inabilitazione ed interponeva domande riconvenzionali relative alla restituzione della somma di Euro 180 mila.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 428/2010, annullava i succitati contratti, condannava la F. alla restituzione dell’immobile oggetto dei negozi, rigettando le domande riconvenzionali della convenuta, condannata alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, di cui chiedeva la riforma, La f. interponeva appello, resistito dalla parte appellata, che proponeva, altresì, appello incidentale per la pronuncia di annullamento degli atti di quietanza prodotti in giudizio dall’appellante principale, della quale si domandava anche la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 226/2012, in parziale riforma della decisione del Tribunale di prima istanza,. condannava P.B., nella qualità, alla restituzione in favore della F.L. della somma di Euro 75.587,57, oltre interessi, rigettava l’appello incidentale e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il P.B. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito con controricorso dalla F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta una mutatio libelli asseritamente effettuata dall’appellante nel giudizio di secondo grado e si censura, quindi, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 355 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte distrettuale – secondo la prospettazione della parte ricorrente – avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda (che la medesima parte asserisce essere stata introdotta con la citazione di appello) svolta dalla F. ed inerente la restituzione della somma versata a P.C. a titolo di acconto.

La Corte territoriale qualificò siffatta domanda come ammissibile in quanto “mera riduzione del petitum originario” non integrante una mutatio libelli.

La decisione della suddetta Corte del merito non risulta censurata dalla odierna parte ricorrente con deduzione di principio normativo od ermeneutico atto a confutare la correttezza di quanto, in punto di valutazione della domanda, ritenuto dal Giudice di appello con proprio congruo apprezzamento.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione gravata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1443 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed all’art. 111 Cost.. Parte ricorrente sostiene che la Corte distrettuale ha errato nel riformare la decisione del Tribunale di prima istanza in punto di applicazione, nella fattispecie, dell’art. 1443 c.c..

In particolare viene dedotta l’irrilevanza della buona fede del contraente con soggetto legalmente incapace (irrilevanza già affermata dal Giudice di prime cure).

La sentenza gravata avrebbe, quindi, fatto erronea applicazione della suddetta norma in particolare allorchè affermava che “…. Quando invece, come nel caso in esame, non si sia ravvisabile un comportamento caratterizzato da malafede, deve ritenersi che la valutazione in ordine all’esistenza dei presupposti per la restituzione imponga un contemperamento delle posizioni, entrambe meritevoli di tutela, dell’incapace e dell’altro contrante”.

L’assunto riportato della Corte distrettuale è errato poichè non applica correttamente la ratio della norma di cui all’art. 1443 c.c., che prescinde da una valutazione dell’elemento soggettivo e non implica l’affermata necessità di “contemperamento”.

In effetti la corretta applicazione dell’art. 1443 c.c., non postula tale necessità giacchè nell’ipotesi normativa de qua si prescinde dal riferimento all’elemento soggettivo.

Per di più l’orientamento di questa Corte (oggi opportunamente ribadito) e tuttora valido ancorchè risalente a soli due non recenti precedenti ha sempre evidenziato come, a fronte della restituzione chiesta dal contraente non incapace, si contrappone la presunzione di non profitto del contraente incapace.

Al riguardo va riaffermato il principio, già enunciato da questa Corte, per cui, comunque nella fattispecie l’esonero dalla restituzione e determinato dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 4 marzo 1968, n. 681).

Ciò in quanto “la legge presume che (l’incapace) ha mal disposto del suo patrimonio, così come che possa aver dissipato la prestazione ricevuta e, pertanto, il rischio di tale situazione ricade sull’altro contraente che in mala fede abbia contrattato con l’incapace e possa vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione ove non provi che di essa l’incapace abbia tratto vantaggio” (Cass. civ., Sent. 21 novembre 1975, n. 3913).

Sotto altro profilo la censura posta col motivo qui in esame deve ritenersi fondata in ordine alla carenza motivazionale circa l’avvenuto pagamento delle rate del mutuo da parte della controricorrente in favore dell’allora contraente incapace, circostanza che andava acclarata con puntuale interpretazione delle risultanze documentali.

Il motivo va, quindi, accolto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè all’art. 111 Cost., ed all’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c..

Con il motivo parte ricorrente si duole, nella sostanza, dell’errore della gravata decisione quanto all’estensione della ritenuta buona fede della F. “anche al periodo successivo alla stipula del secondo preliminare del 17.11.2006”.

Il motivo qui in esame, atteso l’accoglimento del precedente motivo, deve ritenersi assorbito.

4.- Il proposto ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo formulato con lo stesso.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rimessione ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento, che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio innanzi enunciato.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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