Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16887 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 19/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20871/2009 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati TORTORELLA
Antonietta, CELENTANO GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, VINCENZO
STUMPO, EMANUELE DE ROSE, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2384/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del
5.6.08, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nella causa promossa da S.A. nei confronti dell’Inps per il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1998 in base ai minimi contributivi previsti dalla contrattazione agricola provinciale, così come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2384 del 16.6.2008, rilevava d’ufficio la decadenza dall’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992. La Corte, premesso che il termine per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione deve considerarsi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione indennizzabile (D.L. n. 338 del 1989, art. 7, comma 4, conv. in L. n. 389 del 1989) osservava che i 31.3.1999 era l’ultimo giorno utile per la domanda amministrativa e riteneva di conseguenza inammissibile, perchè tardivo, il ricorso giudiziario proposto dopo il decorso del termine di un anno e 300 giorni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991.
Avverso detta sentenza l’assicurata ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione delle norme di legge sopra citate.
L’Inps ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito la inammissibilità dell’impugnazione perchè proposta oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata.
L’eccezione è fondata in quanto, mentre la sentenza impugnata risulta depositata il 16 giugno 2008, il ricorso per cassazione risulta consegnato per la notifica il 28 settembre 2009 e notificato in data 1 ottobre 2009, e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente, poichè l’interessata ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010